Il 24 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 contenente “Interventi urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”, entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione ( 25 giugno 2014).
Il decreto legge contiene alcune disposizioni di particolare rilievo in materia di lavori pubblici, di seguito riportate.
· Misure in materia di organizzazione della P.A.
Il provvedimento sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e trasferisce i relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il cui Presidente dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2014, al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano per il riordino dell’Autorità stessa ( Art. 19).
Inoltre, viene attribuito al Presidente dell’ANAC la facoltà di formulare proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a., per la corretta gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell’evento.
· Misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici
Al fine di consentire alle stazioni appaltanti l’effettuazione della verifica antimafia, con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge Anticorruzione, la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria dovrà essere acquisita dalle stazioni appaltanti obbligatoriamente tramite la consultazione delle cd. “white list”, istituite presso ogni prefettura.
Si ricorda che le attività in questione sono quelle di : trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi e guardiania dei cantieri.
Inoltre, il decreto prevede che l’iscrizione nella “white list” sostituisca la comunicazione e l’informazione antimafia anche ai fini della stipula e approvazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ai fini dell’affidamento dei contratti o dell’autorizzazione dei subcontratti, è ritenuto sufficiente l’accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione dell’elenco.
In caso di sopravvenuto diniego di iscrizione, è prevista la possibilità di revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 (art. 29).
· Misure relative all’esecuzione di opere pubbliche,
Il provvedimento in commento attribuisce al Presidente dell’ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015.
A tal fine, viene istituita una apposita Unità operativa speciale, composta da personale anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza, con compiti di verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed alla esecuzione dei contratti pubblici, e con poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa AVCP ( art. 30).
Inoltre, il provvedimento contiene “misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione” (art. 32).
In particolare, nelle ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i reati di concussione, corruzione e turbativa ovvero in presenza di rilevanti situazione anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, il Presidente dell’ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente l’adozione dei seguenti provvedimenti alternativi :
a) ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale;
b) provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.
Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti e valutata la gravità dei fatti, intima all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali, sostituendo il soggetto coinvolto nel termine di 30 giorni; ove l’impresa non si adegui in tale termine ovvero nei casi più gravi, può provvedere direttamente alla nomina di uno o più amministratori ( non più di 3), a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, con conseguente sospensione dei poteri di disposizione e gestione dei relativi titolari.
Nel periodo di vigenza di tale misura, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori e gli utili di impresa sono accantonati in un apposito fondo, sino all’esito del giudizio penale.
Nel caso in cui le indagini relative ai reati di cui in precedenza riguardino componenti di organi societari diversi da quelli destinatari dei provvedimenti di cui alle sopracennate lettere a) e b), è prevista la possibilità di adottare misure di sostegno e monitoraggio dell’impresa, attraverso la nomina, da parte del Prefetto, di uno o più esperti ( non più di 3). Anche in tal caso il compenso dei consulenti è comunque posto a carico dell’impresa.
Infine, viene attribuito al Prefetto, nei casi in cui sia stata emessa una informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, il potere di disporre di propria iniziativa tutte le misure straordinarie contemplate dall’articolo in commento, informando il Presidente dell’ANAC.
Il provvedimento prevede poi l’obbligo di trasmettere le varianti in corso d’opera ( fatta eccezione per quelle dovute alla sopravvenienza di disposizioni legislative e regolamentari e per quelle dovute ad errori progettuali), unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e a una relazione del RUP, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ( art. 37).
· Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico,
Il decreto prevede che in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, concernenti le dichiarazione sostitutive di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente sarà ammesso alla relativa regolarizzazione previo pagamento, entro un termine non superiore a dieci giorni, di una sanzione, non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. In caso di irregolarità non essenziali non sarà richiesta alcuna regolarizzazione o applicata alcuna sanzione ( art. 39).
Sono previste poi alcune misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, tra cui la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ad udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (art. 40).
Infine, vengono rafforzate le misure per il contrasto all’abuso del processo, tra cui la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, quando la questione sia fondata su ragioni manifeste, e l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite temeraria, fino all’uno per cento del valore del contratto (art 41).