A seguito di istanza avanzata dall’Ance, il Ministero del Lavoro, con l’allegata risposta ad interpello n. 14/14, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa relativa al trattamento di disoccupazione speciale edile di cui all’art. 11, co. 2 della Legge n. 223/91.
In particolare, con la suddetta istanza, l’Associazione ha ottenuto una conferma in merito ai criteri adottati per l’individuazione delle circoscrizioni in cui sia possibile, al di fuori dei casi di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ai fini della fruizione del suddetto trattamento di disoccupazione speciale edile, prevedere l’abbassamento del limite minimo di licenziamenti a 40 unità rispetto alle 80 previste in tutte le aree non ricomprese dal punto 3 della delibera CIPI del 19 ottobre 1993.
A tal riguardo, si ricorda che il citato punto 3 prevede che il limite minimo dei 40 licenziamenti interessi tutte quelle“circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro”.
Al dicastero è stato evidenziato che, ad oggi, ai fini della sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, gli ultimi valori individuati sono quelli riportati nel Decreto 14 gennaio 2003, il quale conferma che gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale, pari, per l’anno 2002, alla misura del 18,4, sono quelli richiamati nell’elenco allegato al medesimo decreto.
Per quanto sopra rappresentato dall’Ance, il Ministero del Lavoro ha confermato che, in assenza dell’emanazione dei successivi Decreti, l’ambito di applicazione del punto 3 della delibera CIPI del 19 ottobre 1993, attualmente, è ancora quello a cui si riferisce l’elenco allegato al Decreto 14 gennaio 2003.
Pertanto, conclude la nota in oggetto, “fino al 30 dicembre 2016, nelle circoscrizioni in cui il rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro risulti superiore al 18,4, si applica il trattamento di disoccupazione speciale edile di cui all’art. 11, co. 2 della Legge n. 223/91”.
16718-Interpello n_ 14-2014.pdfApri