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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 , recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”

Spending Review: le novità in materia di lavori pubblici

5 Maggio 2014
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Il 24 aprile u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2014, il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 , recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia   sociale”.

 
Il DL in commento, che contiene misure in materia di revisione della spesa pubblica, contiene due importanti disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici, di seguito illustrate.
 
Centrali di committenza
 
Con il comma 4 dell’art. 9 del Decreto Legge in commento, viene introdotta una modifica al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti, relativo alle centrali di committenza dei piccoli Comuni.
 
La nuova formulazione del comma 3-bis prevede, infatti, che i Comuni   non   capoluogo   di   provincia debbano procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni di Comuni esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
 
Si tratta di una modifica di rilievo, per due ordini di ragioni.
1) In primo luogo, viene decisamente ampliato il novero dei soggetti che devono ricorrere alle centrali di committenza; scompare, infatti, il riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000, che viene sostituito da quello generale a tutti i Comuni che non siano anche capoluogo.
2) In secondo luogo, scompare la previsione, introdotta recentemente nell’ultimo periodo del comma 3-bis dalla Legge di Stabilità 2014, che esonerava i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dall’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l’acquisizione di lavori in economia mediante amministrazione diretta, ossia per importi fino a 50.000 euro, e mediante affidamenti diretti, dunque per importi fino a 40.000 euro.
Ciò posto, la nuova formulazione della norma desta alcune perplessità, poiché amplia il numero dei soggetti obbligati a ricorrere alle centrali di committenza e, soprattutto, estende nuovamente detto obbligo a tutte le tipologie di affidamento di lavori.
 
Pubblicazione dei bandi ed oneri a carico dell’aggiudicatario
 
Con l’art. 26 del nuovo Decreto Legge viene, anzitutto, eliminato l’obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti.
 
Mediante una modifica all’art. 66, comma 7, del Codice dei contratti, infatti, viene previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio.
 
Inoltre, con una modifica analoga, all’art. 122, comma 5, del medesimo Codice, viene previsto che per gli avvisi ed i bandi relativi ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, la pubblicazione avvenga on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio; ed, in ultimo, per i bandi relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 euro, viene mantenuta la pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune, cui si aggiunge quella sul profilo di committente della stazione appaltante.
 
La forma di pubblicazione on-line, sebbene già prevista nel Codice dei contratti, appare in linea con le nuove direttive comunitarie,  oltre ad essere coerente con i contenuti del decreto legislativo n. 33/2013, attuativo di una delega contenuta nella Legge anticorruzione n. 190/2012, che ha imposto alle amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, in un’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente”, le informazioni relative al procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, in tutte le sue fasi, a partire dalla deliberazione di avvio fino al collaudo.
 
Ciò posto, va osservato che il medesimo art. 26 inserisce, negli articoli 66 e 122 del Codice, la previsione secondo cui l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione dei bandi, degli avvisi nonché delle informazioni di cui all’allegato IX A in Gazzetta Ufficiale.
 
Tale previsione, quindi, introduce a carico dei soggetti aggiudicatari un nuovo onere economico, particolarmente rilevante.
 
Al riguardo, va ricordato che il comma 35 dell’art. 34 del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, stabilisce che, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, gli aggiudicatari devono rimborsare alla stazione appaltante i costi di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali.
 
Ora, è evidente che l’eliminazione delle forme di pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani rende, di fatto, inapplicabile la disposizione del comma 35 alle procedure bandite dopo l‘entrata in vigore del DL “Spending Review”, consentendo di non ribaltare sugli aggiudicatari i relativi costi che, spesso, si sono rivelati notevolmente onerosi.
 
Tuttavia, l’introduzione della nuova disposizione che prevede il rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi ed informazioni sulla Gazzetta Ufficiale, di fatto reintroduce un nuovo aggravio per le imprese, ingiustificato in quanto inerente lo svolgimento di funzioni squisitamente pubblicistiche (quali quelle inerenti la pubblicità delle gare), ridimensionando l’effetto positivo dovuto all’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani e dei conseguenti oneri economici a carico dell’aggiudicatario.
 
Si auspica, quindi, che la norma sia suscettibile di un intervento correttivo in fase di conversione del DL in Legge da parte del Parlamento.
 
Tracciabilità dei flussi finanziari
 
Da ultimo, occorre rilevare che l’art. 25 del nuovo DL contiene una previsione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
 
Dal comma 2 viene, infatti, previsto che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso queste ultime debbano riportare il CIG, salvo i casi in cui la Legge n. 136/2010 (sulla tracciabilità dei flussi finanziari) ne preveda l’esclusione, ed il CUP, nel caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed ove previsto all’art. 11 della legge n. 3/2003 (in materia di CUP).
 
Si prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni non possano procedere al pagamento delle fatture che non riportino i suddetti codici.

16027-Estratto DL 66_2014.pdfApri
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