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Una recente sentenza del Tar Molise ribadisce che sull’adeguamento degli oneri di urbanizzazione la competenza è del Consiglio comunale e non della Giunta come, invece, affermato da altri giudici amministrativi

Oneri di urbanizzazione: a chi spetta deliberarne l’aggiornamento

9 Aprile 2014
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La deliberazione con la quale sono adeguati e/o aggiornati gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione è dicompetenza del Consiglio comunale e non della Giunta comunale: così si sono espressi i giudici della prima sezione del Tar Molise con la pronuncia n. 210 del 31/3/2014. A sostegno della tesi il TAR ha richiamato, infatti, le disposizioni del TU Edilizia e in particolare dell’art. 16, comma 4 che riconosce espressamente la competenza del Consiglio comunale in materia, affermando che: “L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni…”. La suddetta competenza è ribadita dal successivo comma 5 per il caso in cui la regione non provveda alla definizione delle tabelle parametriche.

Ha osservato la sentenza in esame che, sebbene in giurisprudenza sia stata, anche di recente, affermata lacompetenza della Giunta in materia di adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (cfr.T.A.R. Campania – Napoli, II, n. 4206 del 13/3/2013), è preferibile – alla stregua dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 380/2001 – aderire all’opposto orientamento che ritiene sussistente la competenza del Consiglio comunale (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, III, n. 2765/2010).
La tesi della competenza della Giunta comunale, ha rilevato il Tar Molise, non può essere peraltro affermata anche se trattasi di un mero adeguamento degli importi degli oneri dovuti poiché, in senso contrario, deve osservarsi che l’art. 16 del DPR n. 380/2001 non distingue tra determinazione degli oneri e loro aggiornamento, limitandosi ad indicare nel consiglio l’organo competente a provvedere in materia, in linea con la previsione generale di cui all’art. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267/2000.
Del resto, la disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001 rispecchierebbero quanto previsto dalla disciplina sulle attribuzioni del Consiglio comunale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 lettera f) comma 2 in base al quale il Consiglio ha competenza anche in materia di “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, e non v’è dubbio che, anche a prescindere dalla controversa natura giuridica degli oneri in questione, si tratti di prestazioni patrimoniali imposte la cui disciplina, secondo un risalente principio giuridico, spetta all’organo elettivo della comunità di riferimento, nella specie rappresentato dal Consiglio comunale.
Al contempo la tesi della competenza della Giunta non può essere sostenuta facendo valere il carattere sostanzialmente vincolato del procedimento di adeguamento periodico degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, atteso che, in realtà, si tratta di decisioni comunque caratterizzate dall’esercizio di poteri discrezionali che non possono non essere esercitati dal Consiglio in quanto unico organo competente in materia di istituzione ed ordinamento di tributi e di disciplina delle tariffe per la fruizione dei servizi.
L’art. 16, comma 6, del DPR. n. 380/2001 prevede altresì che l’aggiornamento debba essere eseguito “in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”, secondo cioè parametri tutt’altro che oggettivi ed univoci, implicando stime di carattere presuntivo e probabilistico certamente opinabili, Nel caso esaminato dal Tar Molise, la Giunta comunale, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, ha ritenuto di ancorare l’aggiornamento al parametro della rivalutazione in ragione della variazione intervenuta nei costi delle summenzionate opere di urbanizzazione, peraltro pervenendo in tal modo ad un incremento di ben il 348 per cento degli oneri di urbanizzazione.
E evidente, ha concluso il Tar Molise, che la scelta di un criterio, non imposto dalla legge e neppure dagli indirizzi regionali, nella specie (Regione Molise) non adottati e quindi espressione di una valutazione discrezionale e che comporta, al contempo, un incremento degli oneri di urbanizzazione di oltre il 300%, non può ragionevolmente essere sottratta alla competenza del Consiglio.
In allegato Sentenza Tar Molise n. 210 del 31/03/2014

15754-Sentenza TAR Molise.pdfApri
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