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Pubbligato nella G.U. l'aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati "D" per il calcolo IMU e TASI. Commenti dell'ANCE

IMU e TASI 2014 – Coefficienti per i fabbricati D

28 Febbraio 2014
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2014, con il quale, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)[1], dovuti per l’anno 2014.
 
Il valore dei coefficienti, per l’anno 2014, varia da 3,14 per l’anno 1982 e precedenti, ad 1,01 per il 2014, come di seguito riportato.
 
2014
1,01
 
1997
1,59
2013
1,02
 
1996
1,64
2012
1,04
 
1995
1,69
2011
1,08
 
1994
1,74
2010
1,10
 
1993
1,78
2009
1,11
 
1992
1,80
2008
1,15
 
1991
1,83
2007
1,19
 
1990
1,92
2006
1,22
 
1989
2,01
2005
1,26
 
1988
2,09
2004
1,33
 
1987
2,27
2003
1,38
 
1986
2,44
2002
1,43
 
1985
2,62
2001
1,46
 
1984
2,79
2000
1,51
 
1983
2,96
1999
1,53
 
1982 e precedenti
3,14
1998
1,55
 
 
 
 
In sostanza, tali coefficienti si applicano all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all’anno di sostenimento.
 
In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’IMU e della TASI.
 
Con riferimento al tributo per i servizi indivisibili, si ricorda che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
 
Inoltre, restano confermati i chiarimenti forniti con la R.M. 6/DF del 28 marzo 2013, la quale precisa che nei costi devono essere considerati:
 
– il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
– le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
– gli interessi passivi capitalizzati;
– le spese incrementative[2].
 
 
 

[1] Come noto dal 1° gennaio 2014, la legge di stabilità 147/2013, ha previsto l’introduzione di una nuova Imposta Unica Comunale – cd. “IUC” – che si articola in tre componenti: IMU, TARI e TASI.

[2] In merito, la R.M.6/DF ha confermato che non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di imposizione (ad es. le spese incrementative sostenute nel 2013 non devono essere considerate nel calcolo dell’IMU dovuta nel 2013, concorrendo alla determinazione del “costo del fabbricato” solo dal 2014). 

15120-Decreto 19 febbraio 2014.pdfApri
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