L’Aula del Senato ha licenziato, definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 150/2013 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (
DDL 1214-B/S – Relatore il Sen. Giorgio Pagliari del Gruppo PD), nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Tra le principali norme confermate – alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE (si veda al riguardo “Interventi” del 16 gennaio 2014) – si segnalano le seguenti:
– Viene ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine, di cui all’articolo 23, c. 5, del DL 201/2011, a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento;
– viene prorogata, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, l’incremento della tolleranza (dal 25% al 50%) nella revisione triennale dell’attestazione SOA, introdotta dall’art. 1, c. 3, del DL 73/2012 convertito dalla L. 119/2012;
– viene differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta;
– viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 189, c.5, del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA). Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2014 il termine, fissato al 31 dicembre 2013 dall’art. 357, c.27, del DPR 207/201017 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti), entro il quale i contraenti generali possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute;
– viene prorogato di un anno, rispetto alla durata massima originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti alla loro attività per il sisma del 20 e 29 maggio 2012;
– viene ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, c. 1, del DL 158/2008 in favore di particolari categorie sociali disagiate;
-viene prorogato dall’1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 11, comma 3-bis, del DL 101/2013,fino al quale continuano ad applicarsi gli adempimenti, gli obblighi e le relative sanzioni previste dal Dlgs 152/2006 in tema di gestione dei rifiuti. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli artt. 260-bis e 260-ter del suddetto Dlgs 152/2006 non si applicano;
– viene prorogato dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014, per le Regioni nelle quali gli effetti della preliminare graduatoria sono stati sospesi dall’autorità giudiziaria, il termine di cui all’art. 18, c. 8- quinquies, del DL 69/2013decorso il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei finanziamenti statali destinati a tali finalità
– viene prorogata, per l’esercizio finanziario 2014, la facoltà di cui all’art. 6, c.14, del DL 953/2012 per i singoli Ministeri di disporre, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa, tra capitoli;
– viene prorogata, anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, la facoltà di cui all’art. 30, c.11, della L. 196/2009, da parte del Ministro dell’Economia e delle finanze, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, nelle more del completamento della riforma della stessa legge di contabilità;
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui:
– 2.100 (primo firmatario il Sen. Massimo Bitonci del Gruppo LNAut) che impegna il Governo “a valutare la possibilità disospendere per l’anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei Comuni del Veneto e dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014”;
– 4.100 testo 2 (prima firmataria la Sen. Raffaella Bellot del Gruppo LNAut) che impegna il Governo “a valutare l’opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica”;
– 9.104 testo 2 (prima firmataria la Sen. Raffaella Bellot del Gruppo LNAut) che impegna impegna il Governo “a valutare la possibilità, a partire dall’esercizio in corso, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di rivedere le percentuali di deduzione dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all’imposta regionale sulle attività produttive”.