L’Inps ha pubblicato nei giorni scorsi l’allegata circolare n. 16/2014, in materia di rilascio del Durc in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012.
L’Istituto, dopo il Ministero del Lavoro, la Cnce e l’Inail e alla luce degli ultimi aggiornamenti del Mef, ripercorre le tappe della procedura di rilascio del Durc alle imprese che possono vantare di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione almeno pari ai debiti contributivi non ancora versati agli Istituti previdenziali e alle Casse Edili.
La procedura viene avviata dal soggetto titolare del credito attraverso la richiesta del certificato attestante i propri crediti nei confronti della P.A. sulla Piattaforma, creata appositamente dal Ministero delle Finanze. Il certificato così ottenuto sarà presentato agli istituti deputati al rilascio del Durc, mediante Pec, direttamente dal soggetto interessato o dalla pubblica amministrazione, alla quale è stato previamente consegnato dal soggetto titolare, qualora sia prevista la richiesta d’ufficio del Durc.
In ogni caso la richiesta di Durc ai fini di cui sopra deve essere corredata dalla dicitura “richiesta di Durc ai sensi dell’art. 13bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012”.
Il certificato rilasciato dalla Piattaforma contiene un codice di verifica, come già espresso dalle precedenti circolari, necessario per gli Istituti deputati al rilascio del Durc ad effettuare le verifiche del caso.
Come specificato dal Ministero delle Finanze, infatti, è stata prevista un’apposita funzione, “Verifica la capienza per l’emissione del Durc” al fine di verificare la sussistenza e l’importo del credito certificato e confrontarlo con gli eventuali debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
Solo qualora tali ultimi debiti risultino pari o inferiori al credito vantato dal soggetto, sarà possibile emettere un Durc positivo ai sensi dell’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012.
Sarà onere degli Istituti acquisire vicendevolmente le notizie relative ai suddetti debiti mediante lo scambio di Pec.
Analogamente a quanto contenuto nelle circolari già pubblicate, l’Inps riporta gli elementi che deve contenere il Durc in parola, nonché la specifica che la durata di altro Durc è comunque di 120 giorni, analogamente agli altri tipi di Durc.
È stato ribadito ovviamente che il Durc rilasciato ai fini di cui sopra può essere utilizzato a tutti i fini di legge.
Laddove, però, debba procedersi al pagamento di uno stato di avanzamento lavori, dovrà comunque applicarsi la procedura dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, tra l’altro esteso anche a tutte le fattispecie di erogazioni a carico della P.A. a qualsiasi titolo spettanti a soggetti comunque titolari di crediti.
Infine, come noto, è stato specificato che il credito certificato dalla Piattaforma può essere oggetto di cessione o anticipazione del credito alle banche o gli istituti finanziari, purché vi sia la preventiva estinzione dell’eventuale debito contributivo indicato dal Durc, salva eventuale delegazione di pagamento effettuata dall’interessato direttamente alla banca o all’intermediario finanziario, per provvedere al pagamento del debito contributivo.
14852-Circolare Inps n_16_2014.pdfApri