In risposta ad istanza di interpello n. 8/13, il Ministero del Lavoro ha fornito
un proprio parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs.
n. 81/08.
In particolare, il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto se la
previsione concernente la visita medica preventiva debba necessariamente operare
ogni qualvolta il datore di lavoro provveda ad effettuare l’assunzione del lavoratore,
oppure se sia possibile derogare a tale disposizione nel caso di assunzioni di uno
stesso lavoratore, successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni
uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio.
Tenuto conto che la visita medica preventiva ha l’obiettivo di “constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità
alla mansione specifica” e che la visita medica periodica, qualora non previsto
diversamente dalla relativa normativa, ha una periodicità annuale, la Commissione
interpelli ha confermato che, nel caso di assunzioni successive dello stesso lavoratore,
qualora questi sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio, nel corso
del periodo di validità della visita preventiva periodica e, comunque, per un periodo non
superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita
preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico
competente.