Pubblicati anche dall'Inail alcuni chiarimenti operativi sul rilascio del Durc in presenza di crediti nei confronti della P.A.
Anche l’Inail, dopo il Ministero del Lavoro e la Cnce, ha pubblicato con l’allegata circolare, alcuni chiarimenti operativi sul rilascio del Durc in presenza di crediti da parte delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 13bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012.
L’Istituto ribadisce che la regolarità contributiva può essere rilasciata a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari o superiori, complessivamente, ai debiti contributivi nei confronti degli Istituti (Inps, Inail e Casse edili). I crediti devono a tal fine risultare certificati attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti istituita sul sito del Ministero dell’Economia.
La circolare, oltre a riportare i contenuti già noti del Durc rilasciato ai sensi dell’art.13bis e a ricordare che nell’ambito degli stati di avanzamento lavori si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante (ex art. 4 DPR n. 270/2010), così come, in quanto compatibile, nei casi di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di p.a., conferma i contenuti già diffusi dal Ministero del Lavoro con la circolare 40 del 21 ottobre scorso, sia per ciò che concerne i soggetti richiedenti, che per quanto riguarda le modalità di esibizione della certificazione (fino al termine dei quindici giorni previsti dal decreto sul Durc del 24/10/2007 per la regolarizzazione della posizione contributiva).
Nel caso di richiesta del Durc per la verifica dell’autodichiarazione negli appalti pubblici, inoltre, in assenza di invito preventivo alla regolarizzazione, il soggetto interessato dovrà dichiarare di trovarsi nella situazione di cui all’art. 13-bis (su tale aspetto cfr. la News Ance del 24 ottobre scorso).
Quanto alle istruzioni operative, l’Inail ha sottolineato la necessità che le sedi territoriali che ricevano una richiesta di Durc ai sensi dell’art. 13bis, acquisiscano tramite Pec dagli altri istituti l’importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la somma di tutti i debiti sia almeno pari o inferiore ai crediti vantati dall’impresa nei confronti della p.a. e, in caso positivo, sarà rilasciato un Durc con la specifica dicitura.
Gli istituti territoriali sono stati invitati a gestire con massima cura tali richieste di Durc, per le quali non vale il termine dei 30 giorni per il silenzio assenso, tenendo anche conto della sua durata di 120 giorni.
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