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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica che chiude il ricorso straordinario per l'annullamento di alcune norme del Regolamento generale in tema di qualificazione

Parere del Consiglio di Stato sulle categorie specialistiche: pubblicato il Decreto che lo recepisce

3 Dicembre 2013
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Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 280 del 29 novembre 2013, è stato pubblicato il D.P.R. 30 ottobre 2013, che definisce il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI nel 2011 e finalizzato a contestare la legittimità di diversi articoli del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010) in materia di qualificazione.

 
In particolare, l’AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento Generale che impediscono all’impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché “superspecialistiche” previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, 109, comma 2 e Allegato A).
 
La questione nasceva dal fatto che la gran parte delle categorie specializzate menzionate nell’Allegato A del Regolamento sono indicate come categorie a qualificazione obbligatoria, con la conseguenza che l’affidatario privo della relativa specifica qualificazione non può eseguirle in via diretta, ma deve necessariamente subappaltarle ad un soggetto idoneamente qualificato (art. 109, comma 2).
 
Inoltre, alcune delle categorie del Regolamento, ed in particolare quelle elencate all’art. 107, comma 2, sono definite come “superspecializzate” e per esse vale un regime ancora più rigido, considerato che, laddove siano di importo superiore al 15% dell’appalto, possono essere subappaltate solo nel limite del 30%, con conseguente obbligo per il concorrente privo della relativa qualificazione, di costituire un’ATI verticale obbligatoria con l’impresa specialistica (art. 37, comma 11, codice appalti).
 
Tale impostazione della normativa vigente, secondo AGI, finisce per vanificare il principio, pur contenuto nell’ambito del Regolamento Generale (art. 109, comma 1), secondo il quale, in linea di massima, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria generale dovrebbe poter eseguire anche le lavorazioni complementari e necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione.
 
In sostanza, il dato quantitativo legato al numero eccessivo di categorie definite dal Regolamento “a qualificazione obbligatoria” (si tratta di 46 categorie su 52 complessive, delle quali ben 24 sono “superspecializzate”, con conseguente parziale divieto di subappalto) determina, di fatto, una inversione del rapporto tra regola ed eccezione, con l’effetto, illogico e contraddittorio, di imporre, ai fini dell’esecuzione, il ricorso pressoché generalizzato alle competenze delle imprese specialistiche.
 
L’Agi ha poi contestato anche l’attuale articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
 
Tali contestazioni, già condivise dal Consiglio di Stato (Commissione Speciale) che ha emesso il parere n. 3014/2013 (cfr. news Ance del 9 luglio 2013, n. 12290), sono state accolte dal Presidente della Repubblica, con conseguente annullamento delle relative previsioni normative.
 
Si evidenzia che l’effetto abrogativo delle norme sarà operativo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. (ossia a far data dal 14 dicembre p.v.), stante l’ordinario termine di vacatio legis del provvedimento presidenziale.
 
 

Sostanzialmente, a seguito dell’annullamento in particolare dell’art. 107 comma 2 e art. 109 comma 2 DPR 207/’10, il concorrente ad una gara d’appalto pubblico in possesso di adeguata attestazione SOA nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, può partecipare alla gara ed eseguire tutte le lavorazioni comprese quelle categorie specialistiche (OS) appartenenti alla/e categoria/e scorporabile/i, senza alcun obbligo – nel caso non possedesse attestazione SOA nelle categorie specialistiche (OS) scorporabili – di formare ATI o di ricorrere all’avvalimento o al subappalto.

Altresì, è annullato anche parte dell’art. 85 DPR n. 207/’10 riguardante il limite di utilizzabilità, ai fini qualificatori per attestazione SOA, della quota dei lavori subappaltati.

13961-DPR 30 ottobre 2013.pdfApri
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