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Il Ministero del Lavoro chiarisce in una circolare, alcuni aspetti della normativa introdotta dal DL Fare in tema di Durc.

Art. 31 del D.L. n. 69/2013-semplificazioni in materia di Durc–Circ.Ministero del Lavoro n.6/2013

10 Settembre 2013
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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato nei giorni scorsi alcuni importanti chiarimenti in relazione all’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto Fare), convertito in L. n. 982013, in materia di Durc.

Particolare rilievo è stato dato alla nuova validità temporale del Durc, nei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, di 120 giorni dalla data del suo rilascio ed è stato chiarito che trattandosi di una disposizione introdotta in sede di conversione del decreto in legge risulta applicabile esclusivamente ai Durc rilasciati dopo tale data (21 agosto 2013).
 
Per i Durc emessi prima di tale data, invece, la validità rimarrà, secondo la previgente normativa, di 90 giorni, atteso la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel Decreto che prevedeva una validità di 180 giorni.
 
Nel ribadire, inoltre, le fasi in cui è necessario richiedere il Durc (lett. a,b,c,d, e della circolare), il Ministero del Lavoro ha precisato che il Durc richiesto per la verifica dell’autodichiarazione sostitutiva (lett. a), relativa ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà essere utilizzato, se in corso di validità, anche per l’aggiudicazione del contratto (lett. b) e per la stipula del medesimo (lett. c).
 
In ogni caso la validità temporale di 120 giorni del Durc utilizzato ai fini della verifica dell’autodichiarazione (lett. a) non decorre dalla data di rilascio, bensì dalla data indicata nel documento di verifica della dichiarazione sostitutiva. Contrariamente, il Durc utilizzato a tale scopo potrebbe godere di una durata eccessivamente superiore al limite attualmente stabilito con negativi effetti distorsivi.
 
Quanto invece alla previsione della possibilità di utilizzare il Durc acquisito nei contratti pubblici anche per appalti diversi da quello per il quale è stato espressamente richiesto, è stato precisato che tale norma è immediatamente operativa con riferimento alla medesima stazione appaltante, riservando una maggiore potenzialità applicativa della norma stessa (anche ad altre stazione appaltanti) all’indomani di modifiche applicative da realizzarsi da parte degli istituti.
 
Successivamente alla stipula del contratto, a prescindere da eventuali Durc precedentemente acquisiti e della validità degli stessi, sarà comunque necessario acquisirne un altro al verificarsi dei Sal (lett. d) e del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità (lett. e), mentre sarà necessario acquisirne uno ad hoc per il successivo pagamento del saldo finale.
 
Per quanto riguarda il subappalto, è necessario acquisire un Durc ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, co. 8 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei casi suddetti di cui alle lettere d) ed e).
 
Quanto poi alle fattispecie riguardanti i casi in cui venga accertata un’irregolarità tale da avviare la comunicazione di “preavviso di accertamento negativo” di cui all’art. 7 del D.M. 24/10/2007, la novellata norma ha inteso estendere la platea dei soggetti che possono avviare tale comunicazione (oggi anche i consulenti del lavoro).
 
Da ultimo, la durata di 120 giorni del Durc, fino al 31 dicembre 2014, è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.

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