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Una nota Ance illustra le indicazioni operative fornite da Inps e Inail in relazione alle modalità di richiesta del Durc a seguito delle disposizioni della legge 64/2013 (dl pagamenti pa).

Durc – Decreto pagamenti – Messaggio Inps n. 13153/2013 e Circolare Inail del 31/07/2013

4 Settembre 2013
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Con il Messaggio n. 13153 del 14 agosto 2013 e con la Circolare del 31/07/2013, l’Inps e l’Inail hanno fornito indicazioni operative in merito alle modalità di richiesta del Durc alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 64/2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria” (cfr. Comunicazione Ance dell’11 giugno u.s.).

Con riferimento alle disposizioni introdotte al Capo I recante “Misure in materia di pagamenti dei debiti della P.A. maturati al 31 dicembre 2012” ed, in particolare, all’art. 6, gli istituti hanno fornito, con le allegate circolari, le indicazioni di seguito riportate.
 
Accertamento della regolarità contributiva per i pagamenti dei debiti della P.A. maturati al 31/12/2012
 
Il comma 9 dell’art. 6 del Decreto c.d. pagamenti ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 giugno 2013, dovevano comunicare ai creditori l’importo e la data entro la quale provvedere al pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012 e, entro il 5 luglio 2013, dovevano altresì pubblicare sul proprio sito internet l’elenco completo dei debiti in base all’ordine cronologico di emissione della fattura o certificato di pagamento.
Al co. 11-ter dell’articolo medesimo è stata, inoltre, inserita la previsione secondo la quale “ai fini dei pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione di cui al capo I della stessa legge, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010”.
Pertanto, dall’8 giugno u.s., con riferimento ai predetti debiti maturati al 31/12/12, la regolarità contributiva dovrà essere accertata al momento dell’emissione della fattura o equivalente richiesta di pagamento.

Al riguardo, gli istituti hanno comunicato che dal 31 luglio u.s. la procedura www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata per consentire alle stazioni appaltanti/amministrazioni di indicare negli appositi campi la data di riferimento del documento di pagamento.

 In particolare, è stato precisato che le modifiche hanno interessato le seguenti richieste di Durc:
1.       Sal;
2.       Liquidazione finale/Regolare esecuzione dei lavori;
3.       Emissione ordinativo/liquidazione fattura;
4.       Contratti pubblici di forniture e servizi in economia.
 
L’Inps ha informato che i moduli aggiornati relativi alle suddette richieste sono disponibili sul portale dell’istituto, mentre quelli dell’Inail sono disponibili anche in allegato alla circolare in oggetto.
Con riferimento all’accertamento della regolarità contributiva in caso di Durc richiesto dalla P.A. per una delle suddette ipotesi e, nel caso in cui il periodo di riferimento sia uguale o anteriore al 31/12/2012, l’Inps ha informato che gli operatori valuteranno la richiesta rispetto a due specifici momenti: 
1.       quello relativo alla data di emissione della fattura o di equivalente richiesta di pagamento ai fini del D.Lgs n. 35/2013;
2.       quello relativo all’emissione effettiva del Durc.
 
Tale verifica, effettuata tenendo in considerazione detti diversi momenti, consentirà alla stazione appaltante di attivare correttamente l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 207/2010, tenuto conto del fatto che la posizione contributiva del creditore potrebbe avere nel tempo subito delle modifiche. Infatti, laddove il controllo si limitasse alla data indicata dalla stazione appaltante, potrebbero non prendersi in considerazione eventuali successive regolarizzazioni.
 
Potrebbero quindi verificarsi le seguenti ipotesi:
 
1) irregolarità al momento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento e successiva regolarizzazione:
  • DURC regolare;
  • esclusione del preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7 del DM 24 ottobre 2007.
2) irregolarità al momento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento non regolarizzata successivamente:
  • attivazione del preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7 del DM 24 ottobre 2007, con indicazione: “durc richiesto ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013”;
  • quantificazione del debito nei due diversi momenti;
  • eventuale regolarizzazione del debito relativo al primo momento – DURC regolare con dicitura “durc richiesto ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013” e indicazione: “debito residuo”.
3) regolarità al momento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento e successiva irregolarità:
  • DURC regolare con annotazione del debito successivamente maturato e dicitura: “D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013”;
  • esclusione del preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7 del DM 24 ottobre 2007.
E’ stato, comunque, ribadito che il Durc richiesto dalle stazioni appaltanti non riguardante i pagamenti di cui al Capo I del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013, rimane escluso dalla suddetta procedura.

12793-INPS-MESSAGGIO 13153 DEL 14-8-13.pdfApri

12793-INAIL-DOCUMENTO DURC.pdfApri
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