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Le novità introdotte dal decreto legge 69/2013 e dalla legge 71/2013 introducono ingiustificabili elementi di incertezza in attività che ha profili di rilevanza anche penale

Terre e rocce da scavo

26 Giugno 2013
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Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69  all’art. 41 comma 2 inserendo il comma 2 bis all’articolo 184 bis del Dlgs 152/06 ha modificato il regime normativo per la gestione delle terre e rocce provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia.
 
Pertanto la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto anziché come rifiuto a partire dal 22 giugno 2013 è soggetta alle indicazioni del DM 161/12 solo per le attività e le opere soggette a Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA).
 
Per le attività e le opere non soggette a tali procedure dal 22 giugno 2013 si dovrebbero applicare le regole generali previste per i sottoprodotti dall’art. 184 bis del Dlgs 152/06. Si tratta per altro di regole che non sono oggetto di specifica regolamentazione di ordine procedurale e pertanto è l’impresa a dover essere in grado di avere rispettato l’osservanza delle indicazioni contenute nell’art. 184 bis citato.
 
In alternativa si potrebbe ipotizzare che per tutti i cantieri relativi ad interventi non soggetti a VIA – AIA, considerato che il DM 161/12 non è applicabile per effetto dell’art. 41 del DL 69/13, si debbano seguire le indicazioni dell’articolo 186 Dlgs 152/06 che era stato abrogato dal 6 ottobre 2012 a seguito dell’entrata in vigore del DM 161/12.
 
Poiché il 26 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71 di conversione al decreto legge 43 relativo all’Expo 2015 e ad altre emergenze ambientali, la questione delle terre e rocce da scavo ha subito un’ulteriore evoluzione normativa. Infatti a seguito dell’art. 8 bis, comma 2 della legge 71, ai cantieri con volumi di scavo sino a 6 mila/mc, si applicheranno di nuovo le indicazioni dell’art. 186 Dlgs 152/06.
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 71 e del citato art. 8 bis comma 2 rimarrebbe per altro incerto il regime di gestione delle terre e rocce per i cantieri non soggetti a VIA – AIA, ma con volumi di scavo > 6 mila/mc per i quali rimane l’alternativa di utilizzare le indicazioni dell’art.186 Dlgs 152/06 ovvero quelle generali sui sottoprodotti dell’art. 184 bis.
 
Considerata la situazione di incertezza creatasi a seguito dei citati provvedimenti legislativi si ritiene che gli interventi in corso per i quali siano state seguite le indicazioni del DM 161 possano essere portati a termine. Per i nuovi interventi è invece consigliabile, ove possibile, attendere le successive indicazioni che l’ANCE ha espressamente richiesto al Ministero dell’ambiente.

12036-Legge 24 giugno 2013 n71 art_ 8bis.pdfApri

12036-Decreto Legge 21 giugno 2013 n_ 69 art_ 41.pdfApri
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