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Il 1° luglio 2013 entra in vigore il regolamento UR n. 305/2011 di armonizzazione della commercializzazione e marcatura dei materiali da costruzione

Dal 1° luglio nuovi obblighi di certificazione per i materiali da costruzione

14 Maggio 2013
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L88 del 4 aprile 2011 è stato pubblicato il Regolamento UE 305/11 che ha abrogato la Direttiva

89/106/CE sui prodotti e materiali da costruzione ed entrerà in vigore il 1^ luglio 2013, non necessitando a differenza delle direttive, di recepimento da parte degli stati membri.

 

Il Regolamento Construction Product Regulation (CPR)vuole semplificare e chiarire la normativa vigente, correlata alle norme armonizzate,  per la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno del mercato unico. Sottolineiamo che da parte dei costruttori/produttori è necessario un sollecito adeguamento ai nuovi indirizzi.

La prima novità riguarda la “responsabilità” di fabbricare e vendere prodotti e materiali marcati CE che  ricade in ugual modo su tutti gli operatori della filiera: produttori, mandatari, distributori, commercianti. Gli importatori, e tutti coloro che apporranno il  marchio CE su un prodotto fatto da terzi,  avranno gli stessi obblighi del fabbricante.

Pertanto è molto importante che sia le imprese edili, sia quelle impiantistiche adoperino materiali e manufatti esclusivamente marcati CE.

 

La precedente normativa, la Dir. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,  aveva l’obiettivo di assicurare che i prodotti immessi sul mercato fossero costruiti rispettando  requisiti essenziali di salute e sicurezza. Il Regolamento UE 305/2011 rivolge particolare attenzione anche:

·                       alle piccole e alle microimprese

·                       alla difesa della salute dei lavoratori

·                       alla difesa dei consumatori

·                       alla difesa dell’ambiente

 

I prodotti ed i materiali da costruzione per essere idonei all’uso dovranno rispettare i seguenti  requisiti:

 

·                       resistenza meccanica e stabilità

·                       sicurezza in caso d’incendi

·                       igiene, salute, tutela dell’ambiente

·                       sicurezza nell’impiego

·                       protezione acustica

·                       risparmio energetico e isolamento termico

 

Ricordiamo che si definiscono “prodotti da costruzione” tutti i materiali, i manufatti, gli impianti, che sono fabbricati per essere permanentemente incorporati in opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile).

 

Sintetizziamo le novità di maggiore interesse

1. ai 6 requisiti essenziali della Direttiva, che ora si chiamano “requisiti di base”, è stato aggiunto un settimo requisito, quello relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali. Le opere dovranno essere progettate, realizzate e demolite facendo un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare garantendo la “riciclabilità” dei materiali, la durabilità delle opere stesse e l’uso di materiali ecologicamente compatibili;

2. nella dichiarazione di prestazione, la vecchia dichiarazione di conformità, dovranno essere riportate informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, in una prima fase queste informazioni saranno limitate alle sostanze di cui al Regolamento REACH;

3. le procedure semplificate per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, che tanto hanno fatto discutere, sono applicabili esclusivamente alle microimprese, persone fisiche o

giuridiche con fatturato annuale inferiore ai due milioni di Euro, che fabbricano i prodotti. Esse

valgono per prodotti che non “suscitino serie preoccuppazioni in termini di sicurezza” (in pratica i

prodotti non strutturali).

Per questi prodotti si possono sostituire le prove di tipo previste dalle norme armonizzate con altri

sistemi a condizione di dimostrare l’equivalenza delle procedure utilizzate con quelle fissate nelle

norme;

4. sono previste deroghe per i prodotti realizzati in esemplare unico o in processi non di serie, per

quelli realizzati in cantiere e per quelli destinati al restauro del patrimonio storico,

5. la data riportata sull’etichetta non sarà più quella di apposizione della stessa, ma l’anno in cui

l’azienda ha apposto per la prima volta il Marchio CE su quella famiglia di prodotti;

6. gli Stati membri devono designare “organismi di valutazione tecnica” (Technical Assessment

Bodies) per consentire ai produttori di elaborare dichiarazioni di prestazione di prodotti che non

rientrano nell’ambito di applicazione di norme armonizzate (ex benestare tecnico europeo);

7. gli Stati membri devono designare dei “punti di contatto” (Product Contact Point) che forniscano alle imprese, a titolo gratuito, informazioni sulla normativa applicabile ai prodotti da costruzione e anche sul loro assemblaggio o installazione. Tali punti di contatto potranno essere servizi esistenti della pubblica amministrazione, camere di commercio, organizzazioni di categoria e organismi privati.

Il Regolamento è entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, ma molte disposizioni si applicano a partire dal 1 luglio 2013.

I prodotti realizzati secondo le attuali norme armonizzate e immessi sul mercato prima del 1 luglio

2013, sono considerati conformi al nuovo Regolamento. Lo stesso vale per i prodotti marcati CE in

 

 

 

 

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