Il 13 febbraio 2013 è entrata in vigore la parte del Codice delle leggi antimafia relativa alla documentazione prefettizia .Una nota dell'ANCE fornisce un quadro completo della nuova disciplina.
Il 13 febbraio scorso, sono entrate a regime tutte le norme del Codice Antimafia, contenute nel D.lgs n. 159/2011, modificato dal D.lgs n. 218/2012. Le novità più importanti introdotte riguardano: 1) abrogazione dell’equiparazione dei certificati camerali alle comunicazioni delle prefetture (la P.A., pertanto, non può richiedere il certificato della Camera di Commercio con dicitura “antimafia” ma deve acquisire la “comunicazione” dalla Prefettura); 2) ampliamento dell’elenco delle situazioni dalle quali si può desumere il “tentativo di infiltrazione mafiosa”; 3) ampliamento delle categorie dei soggetti sottoposti a verifica per il rilascio della documentazione antimafia; 4) abrogazione della facoltà dei privati di chiedere al Prefetto la comunicazione” antimafia, quindi sia la “comunicazione”, che la “informazione”, devono essere acquisite direttamente dalla P.A. previa richiesta al Prefetto; 5) conferma della possibilità di ricorrere all’autocertificazione sostitutiva della “comunicazione”, in caso di urgenza, ma non della “informazione”; 6) abrogazione dell’informativa “atipica”.
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