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Forniti dall'Inps le prime indicazioni relative alla nuova assicurazione sociale per l'impiego che a decorrere dal 1° gennaio 2013 ha sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti

Assicurazione Sociale per l’Impiego (aspi) – Aspetti di carattere contributivo

15 Febbraio 2013
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Con la circolare n. 140/12, di cui si allega copia, l’Inps ha riepilogato le novità introdotte dall’art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alle disposizioni relative all’ambito di applicazione ed alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (aspi). 

Come noto, il citato art. 2, co. 1, prevede, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’istituzione dell’ASpI, con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.

Tale nuova assicurazione si caratterizza per l’ampliamento della  dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

Con riferimento all’ambito di applicazione, l’art. 2, co. 2 della legge n. 92/12, conferma che sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Pertanto, tra i lavoratori obbligatoriamente assicurati all’ASpI, rientrano i dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001.

Per ciò che concerne la contribuzione di finanziamento dell’ASpI e della mini ASpI, destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, la legge n. 92/2012 dispone l’obbligo di versamento dei seguenti contributi:

– ordinario (art. 2, co. 25-27 e co. 36);

– addizionale (art. 2 co. 28-30);

– in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35).

In particolare, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono le medesime aliquote del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile).

L’aliquota contributiva dell’1,31% tiene conto, altresì, dell’ulteriore contributo dello 0,30%, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/78 il quale, come noto, è destinato, per le aziende che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del Lavoro (1/3).

Pertanto, per ciò che concerne il contributo ordinario di finanziamento dell’ASpI e della mini ASpI, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.

In relazione all’estensione dell’ASpI al personale apprendista, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, è prevista a carico del datore di lavoro, un’aliquota contributiva pari all’1,31% della retribuzione imponibile dovuta per gli apprendisti, artigiani e non artigiani, che anche in questo caso dovrà essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978. 

Sempre con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, è previsto un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Il contributo addizionale, che interesserà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data, non sarà dovuto per le assunzioni di lavoratori con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; di lavoratori a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; di apprendisti; di lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, delD.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, il contributo addizionale dell’1,40% potrà essere recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformeranno il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. La restituzione potrà avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassumerà il medesimo lavoratore a tempo indeterminato; in tal circostanza, però, opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.

La restituzione piena, ossia di sei mensilità, ricorrerà pertanto solamente nei casi di trasformazione, entro la scadenza del contratto da tempo determinato a indeterminato, nonché nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine.

Per i casi di stabilizzazione successiva, la nota Inps in oggetto riporta un apposito esempio sulle modalità di calcolo della restituzione del contributo addizionale, a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza. 

Una della maggiori novità introdotte dalla L. n. 92/12 in merito all’assicurazione Sociale per l’Impiego concerne l’ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’ASpI. Il versamento di tale contributo, riconosciuto per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

Fermo restando che il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011, la nota Inps in parola ricorda che, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro (esclusi quelli del settore edile) tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91.

Il principio derogatorio di cui sopra interessa, inoltre, per il periodo 2013 – 2015, i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, nonché le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In merito ai criteri di determinazione di tale ultimo contributo e alle modalità di versamento, l’Istituto previdenziale fa riserva di fornire, in una successiva nota, ulteriori indicazioni al riguardo. 

Infine, relativamente alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, non essendo previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione ASpI, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale, l’Inps chiarisce che si è reso necessario istituire un nuovo codice causale “L810” – avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”.

10074-Circolare Inps n_ 140_12 Aspi.pdfApri
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