Le imprese in possesso di titoli abilitativi per il trasporto di beni conto terzi possono richiedere anche l’iscrizione per il trasporto conto proprio dei rifiuti da loro stesse prodotti, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, lo ha chiarito l’Albo gestori ambientali con la circolare n. 1463 del 30 novembre 2012.
In tale sede, infatti, è stato chiarito che: “Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 e ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale.”
Ne deriva che, al fine di ottenere l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti in conto proprio, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del Codice dell’ambiente, non sarà necessario avere anche la relativa licenza per il trasporto conto proprio, ai sensi dell’art. 31 della legge 298/1974, essendo sufficiente quella conto terzi di cui all’art. 41 della legge 298/1974.
In allegato la circolare del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 1463 del 30 novembre 2012.