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Sono in vigore dal 30 novembre 2012 le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Testo Unico sulla Sicurezza

Stabilite le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

3 Dicembre 2012
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Le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono state determinate col Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2012.

Tali tariffe, che entrano in vigore a partire dal 30 novembre 2012, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima. E’ previsto un aggiornamento automatico delle tariffe ogni due anni, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l’aggiornamento.
 
Ai sensi del decreto 11 aprile 2011, che stabilisce la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature (si veda il documento ANCE “Disciplina per le verifiche periodiche delle attrezzature” del 5 maggio 2011), titolare della prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta avanzata dal datore di lavoro, è l’INAIL.
 
Titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, sono invece le ASL. La verifica può essere altresì svolta da soggetti abilitati, sia pubblici che privati, nel caso in cui l’INAIL o le ASL non siano in grado di effettuare la stessa verifica nei termini stabiliti. Per questa eventualità, il datore di lavoro indica già all’atto della richiesta di verifica il nominativo del soggetto abilitato prescelto tra quelli riportati in un elenco istituito presso l’INAIL e presso le ASL.
 
Si riporta in allegato il testo del decreto.

9051-Decreto 23 novembre 2012.pdfApri
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