Dopo oltre un anno di consultazioni vengono adottati i bandi tipo tassativi per tutte le ammnistrazioni
L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) stabilisce che «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità.
Con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 vengono dunque adottati i criteri generali per la loro redazione rinviando cui devono attenersi le amministrazioni. L’AVCP specifica che per maggiore standardizzazione saranno diffusi bandi tipo distinti per tipologia di contratti (lavori,servizi,forniture) ispirati a criteri oggi definiti con la det. n. 4/2012.
Per quanto attiene alla loro vigenza in regione , occorre ricordare che l’art. 7 della LR n. 12/2011 fà espresso richiamo proprio a bandi tipo dell’autorità e prevede altresì che i bandi tipo regionali devono essere ad essi ispirati con l’integrazione riguardante le modalità di concessione della garanzia definitiva.
In attesa dei bandi tipo regionali, riteniamo perciò che i bandi tipo dell’autorità siano pienamente operativi anche in regione.
L’obiettivo è quello di «ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante», limitando «le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso negli appalti». Iil numero complessivo delle cause di esclusione espressamente indicate da Via Ripetta: sono circa un’ottantina e vanno considerate «tassative».
La novità principale riguarda l’ulteriore giro di vite sulla possibilità che le stazioni appaltanti compiano scelte diverse da quelle indicate nel bando-tipo. Le deroghe, intese come «la previsione di ulteriori ipotesi di cause di esclusione», scrive l’Autorità, devono esse motivate espressamente» ed esplicitate «nella delibera a contrarre». Non si può comunque andare oltre i confini previsti dalle norme che prevedono soltanto tre tipologie generali di cause di esclusione: gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti (Dlgs 163/2006) e dal suo regolamento attuativo (Dpr 207/2010), la carenza di elementi essenziali dell’offerta, le irregolarità relative agli adempimenti formali di partecipazione alla gara. Da parte sua la determinazione prova a fornire un elenco il più possibile dettagliato, distinguendo i comportamenti da punire con il cartellino rosso, dagli errori veniali, magari sanabili in corso di gara, con integrazioni alla documentazione. Tra gli esempi forniti dall’AVCP nel bando-tipo il blocco più numeroso riguardala carenza di requisiti, ma non sono poche neppure le violazioni formali – come la mancata presentazione del documento di identità in allegato alle dichiarazioni sostitutive – che possono comportare l’estromissione dalla competizione.
Definite le regole generali, con l’indicazione delle cause di esclusione da considerare tassative, il lavoro dell’Autorità si concentra ora sulla messa a punto dei bandi-tipo per tipologie e per categorie di appalti. In fase avanzata di lavorazione ci sono modelli relativi ai lavori pubblici e ai servizi di progettazione. Arriverà uno standard anche per i bandi che prevedono la realizzazione di opere pubbliche con l’apporto di capitali privati, come nel caso del project financing o del leasing in costruendo. L’obiettivo finale è realizzare una sezione del sito dell’Autorità nella quale le stazioni appaltanti potranno scaricare un bando – già pronto e a prova di ricorso – semplicemente indicando le coordinate fondamentali dell’attività da affidare. «Per chi non si adeguerà potranno scattare i ricorsi all’Autorità Antitrust – annuncia il presidente Santoro.
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