Con l’entrata in vigore l’allegato DPCM del 22 luglio 2011 in materia di “disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni Classificate”, modificate le procedure di richiesta informazioni e rilascio delle abilitazioni NOS
Riteniamo utile approfondire le innovazioni intervenute nella materia dei contratti pubblici classificati e delle abilitazioni di sicurezza (art. 17 del d.lgs. n.163/2006, come sostituito dall’art. 33, comma 3, del d.lgs. n.208/2011; DPCM 22/7/2011).
Le disposizioni in sostanza prevedono che non sia più necessario il possesso dell’abilitazione di sicurezza per partecipare a gare o per eseguire lavorazioni riferite a contratti che necessitano di “speciali misure di sicurezza” o ai quali sia stata attribuita la classifica di segretezza “RISERVATO”;
per partecipare a gare o a procedure per l’assegnazione di lavori, servizi o forniture classificati “RISERVATISSIMO”, gli operatori economici potranno chiedere ed ottenere, in tempi contenuti, l’Abilitazione Preventiva (Modello A scaricabile dal sitowww.sicurezzanazionale.gov.it), art. 41del DPCM 22/7/2011, producendo a tal fine copia del relativo bando, della lettera di “invito” o di altro atto di indizione della procedura di affidamento;
Il possesso dell’abilitazione di sicurezza industriale non sarà più considerato quale “prerequisito” per l’individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare alle procedure di gara, e l’Amministrazione potrà individuare quelli che riterrà di interesse, i quali, qualora sprovvisti di abilitazione industriale, produrranno la relativa richiesta di rilascio al Dipartimento delle Informazioni per
Tipologia delle abilitazioni di sicurezza
Come previsto dal DPCM 22 luglio 2011:
L’Abilitazione Temporanea (AT/Modello D) e il Nulla Osta di Sicurezza (NOS/Modello C) sono richiesti nei casi in cui sia necessario che il dipendente debba lavorare o trattare informazioni classificate. L’Abilitazione Temporanea (AT) ha tempi di rilascio più rapidi rispetto al Nulla Osta di Segretezza (NOS); quest’ultimo comporta infatti una ricerca più approfondita.
In questa fase transitoria, dopo l’entrata in vigore del DPCM 22/7/2011, le gare che facessero riferimento all’Art. 17 della legge 163/2006 (Codice dei Contratti) non dovrebbero riportare l’indicazione di gara secretata. L’impresa dovrebbe inoltrare copia del bando agli Uffici del DIS, i quali esamineranno la congruità del bando con la normativa vigente.
Si allega la documetazione che il DIS ha reso disponibile e che è scaricabile dal sito www.sicurezzanazionale.gov.it.
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