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Lavori Pubblici

ANAC: la mancata firma digitale dell’offerta non comporta automaticamente l’esclusione dalla gara

29 Ottobre 2026
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Con la Delibera n. 369 del 23 settembre 2026, l’ANAC ha ritenuto che l’offerta tecnica presentata da un operatore economico tramite piattaforma telematica, ancorché priva di firma digitale, non possa essere automaticamente esclusa dalla procedura di gara.

La Delibera si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale che, da tempo, ha adottato un approccio di carattere sostanzialistico in materia di sottoscrizione delle offerte. Secondo tale orientamento, infatti, i vizi della sottoscrizione assumono rilievo solo quando determinino un’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, in caso contrario, l’esclusione dalla gara risulterebbe illegittima (Cons. Stato, nn. 3973/2020 e 1963/2020).

Tale orientamento recepisce i principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme. Ciò che rileva, infatti, non è tanto la presenza della firma digitale, quanto l’effettiva riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico.

Tale riconducibilità risulta, in particolare, assicurata nell’ambito delle procedure di gara gestite mediante piattaforme telematiche, nelle quali l’operatore economico, per poter presentare la propria offerta, deve previamente registrarsi e accedere mediante l’utilizzo delle proprie credenziali. Il caricamento dell’offerta sulla piattaforma consente, pertanto, di ricondurne la provenienza a uno specifico operatore economico.

In tal senso, la giurisprudenza ha evidenziato che “le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte” (Cons. Stato, n. 1620/2025).

Quanto sopra, peraltro, trova conferma anche nell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023. La disposizione prevede che le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici siano svolte mediante piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui al successivo art. 26. Tali regole prevedono, tra l’altro, meccanismi di autenticazione degli operatori economici idonei a garantirne l’identificazione univoca sin dalla fase di accesso al sistema.

Ne consegue che, laddove la piattaforma telematica consenta di accertare con certezza la provenienza dell’offerta e la sua riconducibilità all’operatore economico, la mancanza della firma digitale non determina l’esclusione dalla procedura né rende necessaria l’attivazione del soccorso istruttorio al fine di sanare tale carenza.

In definitiva, per l’ANAC, la mancanza della firma digitale non comporta l’esclusione quando l’offerta è comunque chiaramente riconducibile all’operatore economico che l’ha presentata.

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