Arriva, a sostegno del contribuente, una guida che illustra in modo sistematico la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) consentendo ai soggetti interessati di valutare pro e contro dell’adesione al patto fiscale.
È questo l’obiettivo della Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate: raccogliere in un unico documento norme, chiarimenti e casi applicativi, illustrando accesso, rinnovo, vantaggi, cause di esclusione e le principali novità del 2026, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 38/2026 e dal D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. decreto Omnibus).
Novità, queste ultime, che si applicano alle adesioni per il biennio 2026-2027, in scadenza il prossimo 2 novembre, termine ultimo entro il quale formalizzare la scelta in dichiarazione dei redditi o in via autonoma con l’apposito modello CPB.
Per il biennio 2026-2027, difatti, l’adesione alla proposta deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2026 che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre 2026 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).
L’adesione può avvenire con invio congiunto del modello ISA allegato al modello REDDITI 2026, oppure con invio autonomo del solo frontespizio del modello REDDITI (casella “Comunicazione CPB”, codice 1), modalità che non assolve l’obbligo di presentazione della dichiarazione. La revoca va effettuata entro gli stessi termini e, rispetto allo scorso anno, può essere comunicata anche con la dichiarazione dei redditi (codice 3), oltre che in via autonoma (codice 2).
Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali novità relative al concordato per il biennio 2026/2027:
Le misure per chi rinnova l’adesione
Per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il 2026-2027, il decreto Omnibus ha potenziato i benefici premiali:
Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
La Circolare ricorda che gli aderenti possono optare per l’imposta sostitutiva sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito effettivo dell’anno precedente (rettificato), anche per una sola delle due annualità. Le aliquote sono pari al 10% per punteggio ISA pari o superiore a 8, al 12% da 6 a meno di 8 e al 15% sotto 6; sulla parte di eccedenza oltre 85.000 euro si applicano, invece, il 43% (soggetti IRPEF) e il 24% (soggetti IRES).
Controlli e sanzioni per chi non aderisce
Per i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono è confermata l’intensificazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili. Per le violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, inoltre, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.
Requisiti di ingresso e di fuoriuscita dal concordato per le imprese di costruzione
Da ultimo, stante la peculiarità del settore edile, si ricordano le condizioni di ingresso e le cause di fuoriuscita dal CPB: in entrambi i casi contano non solo i ricavi ma anche la variazione delle rimanenze.
Come noto, possono accedere al CPB i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Ciò premesso, per il settore delle costruzioni, l’individuazione dell’attività prevalente, sia ai fini dell’applicazione dell’ISA, sia per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, deve avvenire tenendo conto, oltre che dell’ammontare dei ricavi, anche della variazione delle rimanenze risultante dal bilancio. In questo senso, si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 39/E/2026 con la quale è stata precisata l’applicabilità dell’ISA, e la conseguente possibilità di accedere al regime concordatario, anche per l’impresa che, in un periodo d’imposta, ha conseguito ricavi pari a zero, ma ha registrato un incremento delle rimanenze dovuto allo sviluppo di un progetto immobiliare in corso.
È, infatti, caratteristica tipica dell’attività edile l’assenza di ricavi e l’incremento del valore delle rimanenze in un periodo d’imposta. Tale situazione, dunque, non è indicativa di un “non normale svolgimento dell’attività” che costituirebbe una causa di disapplicazione degli ISA cosicché, anche nel periodo d’imposta in cui si rilevano tali elementi contabili, l’impresa è comunque soggetta all’ISA per le costruzioni e, conseguentemente, può eventualmente decidere di aderire al Concordato Preventivo Biennale (che sarebbe invece escluso in caso di non applicabilità dell’ISA).
Allo stesso modo, la soglia massima dei ricavi, il cui superamento determina l’uscita dal CPB deve essere calcolata tenendo conto anche della variazione delle rimanenze risultante dal bilancio (sia in aumento che in diminuzione).
Difatti, il concordato cessa di avere effetti, tra le altre ipotesi, in caso di superamento del tetto massimo pari a 7.746.853,50 euro (ossia a quello fissato per gli ISA, maggiorato del 50%). Come precisato dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia (interpello 904-627/2026) anche nel calcolo di tale ammontare devono considerarsi sia i ricavi conseguiti nel periodo di riferimento sia la variazione delle rimanenze registrata nella stessa annualità.
In conclusione, per il settore delle costruzioni, la variazione delle rimanenze, insieme all’ammontare dei ricavi, costituisce un elemento essenziale per la valutazione dell’andamento economico dell’attività d’impresa e, per questo, la stessa assume rilevanza nell’ambito del Concordato Preventivo Biennale, sia per determinare l’ammontare dei ricavi che ne consente l’accesso (pari alla soglia dei 5.164.569 euro prevista per l’applicazione degli ISA), sia per verificare il superamento del tetto massimo pari a 7.746.853,50 euro (ossia a quello fissato per gli ISA, maggiorato del 50%) che ne causa la fuoriuscita (art.10 e art.21, co.1, lett.b-quater, Dlgs 13/2024).
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