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Lavoro

Lavoratori stranieri – DPCM 2 ottobre 2025 – Flussi 2027 – Circolare congiunta n. 7185/2026

5 Ottobre 2026
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  • lavoro
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Si informa che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro è stata pubblicata la Circolare interministeriale n. 7185/2026, con la quale sono state diramate le istruzioni operative in ordine ai flussi d’ingresso per l’annualità 2027 dei lavoratori stranieri, sulla base delle quote fissate nel DPCM  2 ottobre 2025  “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028”.

Si rammenta che, per l’anno 2027, il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 prevede 165.850 ingressi, di cui, in particolare, 76.200 per lavoro subordinato non stagionale.

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, dall’anno 2027 viene ricompreso anche il Kenya, con il quale l’Italia ha stipulato il 2 luglio 2026 il Memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità.

Dalle ore 9:00 del 23 ottobre p.v. alle ore 20.00 del 7 dicembre 2026 sarà possibile precompilare le domande di nulla osta sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno.

Nel predetto periodo, compresi i giorni festivi e senza limitazioni di orario, gli interessati potranno accedere al Portale Servizi ALI, mediante le modalità di autenticazione previste dal sistema, e procedere alla precompilazione dei moduli di domanda.

Resta ferma la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell’Interno,

Terminata la sessione di precompilazione, saranno previsti dei giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2026, h 24, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:

– di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di sei giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda;

– di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day.

Durante tale periodo non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà consentito esclusivamente di completare quelle già precompilate, apportare le eventuali modifiche necessarie ed effettuare il salvataggio richiesto, affinché la domanda risulti nello stato utile per il successivo invio.

Il medesimo Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle istanze a partire dai Click day previsti, a seconda della tipologia di lavoratori.

In particolare, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale – Modello B2020, le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del 16 febbraio 2027.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote.

Restano ferme, ove compatibili, le indicazioni operative contenute nella circolare congiunta n. 8047/2025, nonché nella documentazione disponibile all’interno della sezione “Manuale” della home page del Portale Servizi ALI.

La circolare rammenta, inoltre, le modifiche apportate al d.lgs. n. 286/1998 dal decreto legge n. 146/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 179/25, e dal d.lgs. n. 83/2026.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 5-quinquies dell’art. 22, è stato elevato a 15 giorni, dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione. In assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato. Inoltre, è sancito l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta.

Ai sensi dell’art. 22, comma 6, è stato, altresì, elevato a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno. Entro il medesimo termine, il datore di lavoro deve trasmettere il contratto in via telematica allo Sportello unico per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

La conferma della richiesta di nulla osta e la trasmissione del contratto di soggiorno possono essere eseguite, nell’ambito dell’area riservata del Portale servizi online, dal datore di lavoro direttamente oppure per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 o delle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.

Con riferimento alla sistemazione alloggiativa, si rinvia alla circolare del Ministero dell’Interno n. 9859/2025 che richiama le modifiche introdotte al d.lgs. n. 286/1998 dall’art. 4 della legge n. 182/2025.

Per quanto attiene i requisiti, le condizioni di accesso alle quote, i settori di impiego, le verifiche e gli adempimenti procedurali, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni, stante anche l’assenza di modifiche o variazioni nell’elenco dei codici ATECO.

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