Si informa che l’INPS, a seguito della relativa circolare n. 72/2026 sulla materia (cfr. comunicazione ANCE del 20 luglio 2026), ha reso nota, con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande inerenti l’incentivo alla stabilizzazione introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 62/2026 e fornito le relative istruzioni operative.
Si rammenta che il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati per le trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata effettiva non superiore a dodici mesi, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentacinque anni e non siano mai stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’Istituto chiarisce che, dalla data di pubblicazione del messaggio in esame, le istanze possono essere trasmesse accedendo con la propria identità digitale al sito INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA” e compilando il relativo modulo di istanza on-line.
Nel caso in cui la domanda di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’Istituto procede alla verifica dei requisiti e comunica l’eventuale accoglimento della domanda con indicazione dell’importo spettante.
Qualora, invece, la richiesta venga presentata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS provvede ad accantonare le risorse per il beneficio spettante e invita il datore di lavoro, tramite PEC o e-mail e una notifica nell’area “MyINPS”, a completare la trasformazione e a trasmettere la relativa comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni, pena la mancata concessione dell’agevolazione.
L’Istituto conferma, inoltre, che nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione l’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, che prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.
Per l’esposizione dell’agevolazione contributiva di cui trattasi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza agosto 2026, si rinvia al paragrafo 1 del messaggio attinente le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
In particolare, l’INPS evidenzia che nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’esonero in argomento e voglia fruire della misura, il datore medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza aggravio delle sanzioni civili.
Con specifico riferimento all’esonero “giovani under 30” di cui alla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo, per la trasformazione effettuata a decorrere dal 1° agosto 2026, dell’agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso datore deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono seguire le indicazioni riportate nel messaggio INPS n. 3389/2021.
Per quanto ivi non richiamato, si rimanda al messaggio in argomento.
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