Si informa che sono stati pubblicati, nel portale Inail, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2027 e la relativa guida (all.1-2).
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019.
Si ricorda che la riduzione consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali. La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi). Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2027 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2027, in sede di autoliquidazione 2027/2028).
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5 %
L’Inail, pur mantenendo la struttura del modulo relativo all’anno 2026, ha riportato aggiornamenti correlati a disposizioni normative intervenute ed effettuato miglioramenti del testo. Si ricorda che gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Di seguito i nuovi interventi inseriti nel modello:
D-5 (P) – Tipo B
L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
Note:
L’intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.
Per il corso di addetto di addetto di gestione delle emergenze e lotta antincendio il docente deve avere i requisiti del DM 02/09/2021.
Per il corso di addetto al primo soccorso il docente deve essere un medico.
Per il corso di addetto alla rianimazione cardiopolmonare il docente deve avere specifici requisiti.
Documentazione ritenuta probante:
F-9: – Tipo B
L’azienda ha effettuato esercitazione con cadenza annuale finalizzata al recupero e al salvataggio dei lavoratori che operano negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Note:
L’esercitazione deve essere svolta mediante una simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e deve coinvolgere tutti i lavoratori.
Documentazione ritenuta probante:
F-10 (P) – Tipo A
L’azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio.
Note:
L’intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.
Documentazione ritenuta probante:
È stato invece eliminato il riferimento all’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle linee guida UNI INAIL ISPESL e Parti sociali.
Con riferimento alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto (interventi A-2.1 e A-2.2), il precedente modello faceva riferimento agli edifici di cui l’azienda ha la disponibilità giuridica, mentre il nuovo modello si riferisce all’installazione di ancoraggi o scale fisse negli ambienti di lavoro dell’azienda.
Con riferimento all’intervento C-5.1, gli accordi/protocolli che consentono all’azienda di ottenere la riduzione del premio, nell’anno 2027, non riguardano solo le attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari o di tumori, ma anche disturbi respiratori del sonno o di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive nei lavoratori:
C-5.1 – Tipo B
L’azienda ha attuato un accordo/protocollo per attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari, di tumori, disturbi respiratori del sonno o di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive nei lavoratori, con una struttura sanitaria nonché enti o fondazioni con comprovata esperienza in attività scientifica di prevenzione e promozione della salute.
Note:
Per l’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o tumori o dell’insorgenza di disturbi respiratori del sonno, l’intervento si intende realizzato se l’azienda ha stipulato un accordo/protocollo che preveda almeno tre tra le seguenti iniziative: screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione all’interazione tra stile di vita e fattori occupazionali prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, biologo nutrizionista, infermiere, dietista, assistente sanitario, psicologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati) esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, eccetera) o monitoraggio del sistema cardiorespiratorio test di screening e valutazione dei disturbi del sonno e monitoraggio cardiorespiratorio notturno (casi selezionati).
Per l’attività di prevenzione dell’insorgenza di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive (educazione all’invecchiamento attivo e benessere cognitivo nei lavoratori, l’acquisizione di strategie, comportamenti e stili di vita efficaci per rafforzare la resilienza cognitiva e mantenere la mente attiva) l’intervento si intende realizzato se l’azienda ha stipulato un accordo/protocollo che preveda entrambe le seguenti iniziative: screening di valutazione del benessere cognitivo e del rischio di declino cognitivo dei lavoratori attività di informazione sulla salute mentale e cognitiva ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita per evitare/mitigare il rischio per la salute cognitiva svolta da medici specialisti o psicologi formati nell’ambito della salute mentale.
Documentazione ritenuta probante:
Con riferimento al modulo allegato richiamato all’intervento E10, da utilizzare per la rilevazione, analisi e trattamento dei mancati infortuni, si fa presente che era stato chiesto all’Inail di inserire anche il modulo contenuto nel documento “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”, realizzato da Formedil Italia in collaborazione con l’Inail. Ci si riserva, pertanto, di comunicare su questo tema eventuali aggiornamenti all’esito di ulteriori confronti con l’Istituto.
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