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ambiente, edilizia privata

Fonti rinnovabili negli edifici: dal 3 agosto operative le nuove soglie minime di installazione

23 Luglio 2026
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Si avvicina la data del 3 agosto, a partire dalla quale le nuove richieste di titolo edilizio dovranno tenere conto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici stabiliti dal decreto legislativo n. 5/2026 (laddove applicabili).

Il decreto ha infatti aggiornato il quadro delle percentuali minime dei consumi energetici negli edifici che devono essere coperte attraverso le fonti rinnovabili. Di seguito una sintesi:

  • Edifici nuovi
    • 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
    • 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
  • Ristrutturazioni importanti di primo livello[1]
    • 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
    • 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
  • Ristrutturazioni importanti di secondo livello[2] e ristrutturazioni dell’impianto termico[3]
    • 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (la produzione di acqua calda sanitaria qui non è considerata).

Solo per gli edifici in classe energetica B o superiore, gli obblighi potranno anche essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

Per gli edifici pubblici, gli obblighi di cui sopra sono maggiorati del 5% e gli obblighi relativi alla potenza elettrica (le cui soglie sono stabilite tramite una formula sulla base della superficie in pianta dell’edificio) sono incrementati del 10%.

Inoltre, si ricorda che il decreto ha introdotto la possibilità di derogare agli obblighi di copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili, non solo a causa dell’impossibilità tecnica, ma anche dimostrando la non convenienza economica, a cura del progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192.

In tal caso, negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazione di primo livello è richiesto di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite.

Tra le altre cose, il decreto n. 5/2026 ha modificato anche l’allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo ai requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (ad esempio quelli a pompe di calore).

Nelle prossime settimane dovrebbero essere forniti dal Ministero alcuni chiarimenti per la corretta applicazione delle diposizioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla notizia del 29 gennaio.

 

 

[1] Intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

[2] Intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

[3] L’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore.

Allegati
D-Lgs-5-2026
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