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AdE su imposte sostitutive sugli incrementi contrattuali

23 Luglio 2026
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Con Circolare n. 3 del 24 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria ha risposto ad una serie di quesiti in materia di detassazione degli incrementi retributivi su rinnovi contrattuali e maggiorazioni, nonché su indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni, introdotti con la Legge di Bilancio 2026 che ha disposto l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti a lavoro a turni, fino ad un limite massimo del relativo imponibile pari ad euro 1.500.

 

Incrementi contrattuali

Il primo quesito affrontato riguarda le indennità corrisposte mensilmente e collegate allo svolgimento della mansione.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate riconosce che, poiché tali indennità confluiscono nella retribuzione ordinaria, gli incrementi ad essi relativi rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva.

Il secondo aspetto trattato attiene agli incrementi con decorrenza economica degli aumenti antecedente alla data di sottoscrizione del CCNL. Sul tema, l’Amministrazione finanziaria conferma che il criterio dirimente è quello della cassa allargata: ciò che rileva è, dunque, l’anno in cui le somme sono effettivamente corrisposte e non l’anno cui si riferiscono economicamente. Pertanto, gli incrementi derivanti da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati nel corso dell’anno 2026, anche se riferiti ad annualità precedenti, beneficiano dell’aliquota sostitutiva del 5%. Rimangono invece escluse le somme erogate una tantum per le quali la natura di indennizzo o ristoro non consente l’assimilazione agli incrementi retributivi strutturali.

In tema di superminimo, con circolare n. 2/E/2026, era stato chiarito come l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale che assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo. Con la nuova circolare, è precisato che la detassazione si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbono l’importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

Inoltre, con specifico riferimento agli operai dell’edilizia, si precisa che l’imposta sostitutiva si applica, per la quota derivante dagli incrementi contrattuali, anche all’accantonamento della gratifica natalizia e ferie, nonché alla retribuzione per i riposi annui (di cui all’art. 5 del CCNL).

Da ultimo, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è estesa anche al trattamento aggiuntivo riconosciuto per la festività soppressa del 4 novembre in quanto confluente nella retribuzione ordinaria.

 

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

Con riferimento al lavoro straordinario festivo e notturno, a differenza di quanto previsto nella precedente circolare n. 2/E/2026 nella quale si escludevano dall’agevolazione le somme corrisposte a qualsiasi titolo per lavoro straordinario eccetto che festivo o notturno, è chiarito che l’imposta sostitutiva si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, non solo quindi alla maggiorazione ma all’intero compenso.

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Circolare_faq_n3_del_24-6-2026
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