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Lavoro

TFR 2026: le nuove regole dal 1 luglio

22 Aprile 2026
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La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha ridisegnato il rapporto tra TFR e previdenza complementare, introducendo un meccanismo di adesione automatica che rafforza il principio del silenzio assenso e ne amplia in modo significativo gli effetti operativi.

 

Dal 2026 è stato introdotto, per i lavoratori neoassunti nel settore privato ( con esclusione dei lavoratori domestici), un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, che rappresenta l’evoluzione del silenzio assenso.

Con decorrenza 1° luglio 2026, per i nuovi rapporti di lavoro:

  • il lavoratore viene automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva;
  • l’iscrizione avviene senza necessità di una manifestazione di volontà iniziale;
  • il silenzio del lavoratore fino a 60 giorni dal momento dell’assunzione equivale ad adesione.

Il sistema, dunque, non attende più una scelta esplicatata: l’adesione è la regola, la rinuncia l’eccezione 

La normativa riconosce al lavoratore la possibilità di rinunciare entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.

La scelta,  esplicita o tacita,  di destinare il TFR al fondo  DOPO I  60 GIORNI è irrevocabile e quindi  non si può più tornare alla destinazione in azienda.

Al contrario, optando entro i 60 giorni per il mantenimento in azienda o all’INPS, la decisione è definitiva solo per quella fase, ma resta possibile cambiare idea successivamente aderendo alla previdenza complementare.

Le opzioni per chi rinuncia al Fondo pensione:

  • il lavoratore può mantenere il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c.;
  • oppure può destinare il TFR a una diversa forma di previdenza complementare;
  • resta salva la possibilità di aderire in un momento successivo a un fondo pensione.
  • In assenza di rinuncia nei termini, l’adesione automatica diventa pienamente efficace

 

La destinazione del TFR, in presenza di adesione automatica, segue criteri ben definiti:

  • il conferimento avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;
  • se in azienda sono presenti più fondi, l’adesione opera verso quello con il maggior numero di iscritti;
  • in mancanza di accordi collettivi, il TFR confluisce nella forma pensionistica residuale, individuata ad esempio,  nel fondo Cometa per i metalmeccanci

Con l’adesione automatica non confluisce solo il TFR maturando ma, salvo specifiche esclusioni:

  • viene versata anche la contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • e la contribuzione del lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi.

 

Nuovo obbligo per le imprese che hanno superato i 50 dipendenti

La  legge di bilancio  2026  prevede l’estensione dell’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria INPS anche ai datori di lavoro che non erano obbligati in origine ma che, negli anni successivi all’avvio dell’attività, raggiungono la soglia dei 50 dipendenti. 

L’obbligo di versare al Fondo (per la quota di TFR maturata ) era legato a un criterio dimensionale alla data di avvio dell’attività e cioè: 

  • per aziende già esistenti al 31 dicembre 2006 si guarda alla media addetti del 2006; 
  • per quelle nate dopo, alla media addetti dell’anno di inizio attività. 

Le variazioni successive non incidono sull’obbligo e questo ha creato una platea di imprese che, pur avendo superato stabilmente i 50 addetti, resta fuori dal perimetro. 

Ora si amplia la platea dei soggetti tenuti al versamento mensile al Fondo e, di conseguenza anche la platea di lavoratori per i quali il TFR  confluisce al Fondo di Tesoreria. 

 

Dal 1° gennaio 2026:

  • sono tenuti al versamento del TFR al Fondo INPS anche i datori di lavoro che raggiungono successivamente alla data di avvio dell’attività o al 31.12.2006 la soglia dimensionale prevista;
  • in via transitoria, per il biennio 2026–2027, l’obbligo riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti;
  • dal 2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti.

 

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