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Lavori Pubblici

ANAC su subappalto necessario: dichiarazione ed esclusioni dalla gara

21 Aprile 2026
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Con la delibera n. 85/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti in materia di subappalto “necessario” o “qualificante”, con particolare riguardo agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

Di seguito il commento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

Il parere trae origine dalla richiesta di verifica della legittimità dell’esclusione di un con-corrente privo delle qualificazioni richieste per alcune categorie scorporabili, che non aveva reso una specifica dichiarazione di ricorso al subappalto necessario, ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. c), del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis di gara, limitandosi a una indicazione generica.

È stata inoltre posta la questione della possibile sanabilità di tale carenza mediante soccorso istruttorio, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2023, n. 5545; T.A.R. Toscana, 16 febbraio 2026, n. 361; Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1793; Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2024, n. 1743).

L’ANAC ha chiarito che, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale volto ad equiparare, sul piano formale, il subappalto necessario a quello facoltativo, resta imprescindibile che l’operatore economico indichi, già in sede di offerta, le specifiche lavora-zioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 119, comma 4, lett. c), del Codice.

Ne consegue che una dichiarazione generica, priva dell’indicazione delle lavorazioni, non è idonea a colmare la carenza dei requisiti di qualificazione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, in quanto ciò determinerebbe una integrazione postuma della domanda in violazione della par condicio tra i concorrenti.

L’Autorità ha pertanto concluso in tal senso, affermando la legittimità dell’esclusione del concorrente in assenza di una dichiarazione di subappalto necessario completa e con-forme alla normativa di gara.

 

 

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Parere_di_precontenzioso_n85-11-03-2026
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