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Facendo seguito alle comunicazioni sul tema formazione di sicurezza, si allega la circolare di Confindustria su “Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento”.
La circolare, elaborata in collaborazione con Ance, affronta due tematiche attuali:
- periodo transitorio;
- riconoscimento dei crediti formativi.
Periodo transitorio:
- Possibilità di avviare corsi di formazione secondo le regole degli accordi precedenti fino ad un anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo (maggio 2026), così come resta anche confermato che i datori di lavoro potranno completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso (maggio 2027).
- Aggiornamento del preposto: il preposto che ha terminato la formazione o l’aggiornamento da più di due anni dall’entrata in vigore dell’accordo, deve ripetere l’aggiornamento entro un anno da tale data; chi ha concluso la formazione o l’aggiornamento da meno di due anni rispetto all’entrata in vigore dell’accordo, ha a disposizione due anni a decorrere da tale data (cfr. DL n. 146/2021 e circolare n. 1/2022 INL). Ci si riserva di tornare sul punto all’esito di eventuali chiarimenti formali.
- Corso per ambienti confinati: si conferma che lo specifico corso di formazione dovrà essere completato entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo. Lo stesso vale per la formazione relativa alle tre tipologie di attrezzature di lavoro (macchine agricole raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte), introdotte ex novo dall’accordo, il cui obbligo formativo scade un anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo.
Riconoscimento dei crediti formativi:
- Datore di lavoro che svolge anche la funzione di RSPP: nell’allegato III dell’ASR si chiarisce che il credito per continuare la sola funzione di datore di lavoro (non anche RSPP) è totale. Mentre, nella parte VII si chiarisce che, per continuare a svolgere anche la funzione di RSPP, il credito è totale per il modulo comune mentre, per il modulo integrativo, è totale solamente se l’attestato per la formazione pregressa riporta l’indicazione del codice Ateco F – Costruzioni.
Confindustria si riserva di fornire tempestivamente ulteriori chiarimenti non appena questi saranno resi disponibili. Al riguardo, si evidenzia che è attualmente in corso un confronto tra le amministrazioni competenti, finalizzato all’adozione di una posizione ufficiale sui numerosi quesiti e sulle FAQ provenienti da alcune Regioni.
Tra le questioni ancora aperte, si segnala in particolare quella relativa all’esatta data di entrata in vigore dell’Accordo (data di pubblicazione nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro o data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Allegati
Confindustria_-_Acc_Stato_Regioni_formazione_e_sicurezzaApri