Si informa che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2026, la legge n. 26/2026, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 200/2025, cd. decreto milleproroghe (cfr. comunicazione Ance dell’8 gennaio 2026).
Con riferimento alla normativa in materia di lavoro, si segnala, in primo luogo, che, nel corso dell’esame parlamentare, sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-quater all’articolo 14 del decreto milleproroghe.
Tali commi dispongono la proroga del bonus giovani, del bonus donne e del bonus Zes per il Mezzogiorno, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 22, 23 e 24 del cd. decreto Coesione (decreto legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024; cfr. comunicazione Ance del 12 luglio 2024).
Inoltre, si segnala, per conoscenza che, nel medesimo articolo 14, è stato inserito anche il comma 1-sexies, che è volto a prorogare, per l’anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.
Si illustrano di seguito le disposizioni sopra citate.
Proroga bonus giovani
Il comma 1-bis, lettera a), punto 1), dell’art. 14 in esame, intervenendo sull’art. 22 del decreto Coesione, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, il termine entro cui i datori di lavoro privati possono usufruire del bonus giovani.
Per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 è confermata la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati; mentre, per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, la percentuale di esonero sarà pari al 70 per cento. In quest’ultima ipotesi, l’esonero è elevato al 100 per cento se le assunzioni comportano un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno (comma 1-bis, lett. a), punti 1 e 3, art. 14).
A tal proposito, si ricorda che il rispetto della condizione riguardante l’incremento occupazionale, pur non essendo previsto per le assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 dall’art. 22 del decreto Coesione, è stato introdotto per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025. Infatti, come riportato nel messaggio Inps n. 1935/2025 (cfr. comunicazione Ance del 19 giugno 2025), all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha chiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.
La legge di conversione conferma la disposizione secondo cui l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 500 euro, su base mensile, per ciascun lavoratore entro determinati limiti di spesa e che tale importo è elevato a 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Al predetto elenco, la legge di conversione aggiunge anche le regioni Marche e Umbria per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 (comma 1-bis, lett. a), punto 2), art. 14 in esame).
Si ricorda, infatti, che Marche e Umbria sono state recentemente inserite nell’ambito della ZES unica del Mezzogiorno, con la legge n. 171/2025.
Anche in tali fattispecie di misura più elevata, per la fruizione dell’agevolazione è necessario che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.
Infine, si evidenzia che anche la misura più elevata di esonero per le suddette regioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall’art. 22, comma 11, del decreto Coesione, non modificato dalle disposizioni in esame. Tale autorizzazione, per i periodi fino al 31 dicembre 2025, è stata concessa con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025.
Proroga bonus donne
Il comma 1-bis, lettera b), punto 1), dell’art. 14 innovato del decreto milleproroghe, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine entro cui i datori di lavoro privati possono usufruire del bonus donne di cui all’art. 23 del decreto Coesione.
Per gli altri aspetti, la disposizione conferma la disciplina già vigente.
Proroga bonus ZES
Il comma 1-bis, lettera c), punto 1), dell’art. 14 innovato del decreto milleproroghe, proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, il termine entro cui i datori di lavoro privati possono usufruire del bonus ZES di cui all’art. 24 del decreto Coesione.
Restano fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa già vigente.
Analogamente a quanto previsto per il suddetto bonus giovani, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, è confermata la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati; mentre, per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno (comma 1-bis, lett. c), punti 1 e 2, art. 14 in esame).
Sul punto, si ricorda che il rispetto di tale condizione, pur non essendo previsto per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 dall’art. 24 del decreto Coesione, era, comunque, necessario in forza del rinvio operato dal DM 7 gennaio 2025 al rispetto dei parametri recati dal Regolamento (UE) n. 651/2014, affinché un’agevolazione sia dichiarata compatibile con il mercato interno.
Qualora non si registri tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero viene diminuita al 70 per cento.
Infine, si segnala che l’esonero in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall’art. 24, comma 11, del decreto Coesione. Tale autorizzazione, per i periodi fino al 31 dicembre 2025, è stata concessa con decisione C(2025) 5730 del 14 agosto 2025.
Bonus del decreto Coesione – Acconti sulle imposte dirette
Per tutti i suddetti esoneri contributivi prorogati, viene limitata alle assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate entro il 31 dicembre 2025 la previsione secondo cui, per i datori di lavoro che beneficiano di tali esoneri, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto.
Per le assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate dal 2026, quindi, gli acconti sono determinati in base al criterio ordinario e non in misura inferiore, come, invece, disposto dalla previsione previgente, secondo cui non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata (comma 1-bis, lett. a),punto 4, lett. b), punto 2, e lett. c), punto 3, art. 14).
Autorizzazione di spesa dei Bonus del decreto Coesione
Per effetto di quanto sopra riportato, il comma 1 ter dell’art. 14 del decreto milleproroghe dispone l’incremento:
Come disposto dal successivo comma 1-quater, ai relativi oneri – pari a 153,9 milioni di euro per il 2026, a 184,8 milioni di euro per il 2027 e a 78,9 milioni di euro per il 2028 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa posta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 153, L. 199/2025).
Proroga del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
L’articolo 14, comma 1-sexies, è volto a prorogare, per l’anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.
A tal fine, il citato comma 1-sexies modifica l’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2026, prevedendo che il Ministero del lavoro possa destinare, nell’anno 2026, anche alla suddetta misura le risorse già stanziate al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015.
Per quanto non riportato, si rinvia al testo della legge in esame.
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