
Corre l’obbligo di informare le Imprese che il Presidente dell’ANAC con il Comunicato n. 3 del 26 febbraio scorso è tornato sul tema del possesso dei patentini in continuità.
Il tema è da oltre 1 anno al centro di confronti tra ANCE e ANAC per una lettura extra codicistica del obbligo del possesso dei patentini da parte di lavoratori impiegati dalle aziende che eseguono lavorazioni nella categoria OS 21.
La norma (art. 18 c.24), come noto, prevede che per il rilascio di Attestazioni SOA nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35 le aziende debbano dimostrare di avere in forza dipendenti qualificati tramite un patentino rilasciato dalle Scuole Edili in numero adeguato alla classifica richiesta (1 patentino per la prima; fino a 7 dalla VI classifica).
Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e, in particolare, per l’Allegato II.12, il requisito di cui al comma 24 dell’art. 18 deve essere comprovato esclusivamente in sede di rilascio dell’attestazione, ma non è configurabile come requisito permanente.
L’ANAC ha avviato nello scorso anno una campagna di verifiche tgramite le SOA mirata ad accertare la continuità del rapporto di lavoro nei dipendenti patentati nelle imprese attestate nella categorie OS21 e simili, rilevando che in molti casi si registrano rapporti di lavoro non più esistenti e procedendo ad un ridimensionamento o annullamento dell’attestazione SOA nelle categorie specifiche, con una estensione di fatto della nozione di permanenza del requisito che non si evicne direttamente dal codice.
Il Presidente dell’ANAC con il comunicato del 26 febbraio scorso è ulteriormente intervenuto “imponendo” nei fatti alla stazioni appaltanti un compito di accertemento ispettivo in corso di esecuzione finalizzato ad accertare la permanenza del requisito, compito che la norma (d.lgs n. 81/08) affidera agli organi ispettivi in materia di sicurezza sul lavoro.
Si rinvia al testo del Comunicato per ulteriori approfondimenti e ci si riserva di fornire aggiornamenti laddove se ne registrassero.
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