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Testo univo IVA

27 Febbraio 2026
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Il nuovo decreto legislativo 10/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 del 30 gennaio, senza innovare la disciplina dell’imposta, raccoglie in modo organico tutta la normativa di riferimento dell’imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo testo non ripropone solo le previsioni “generali” di applicazione dell’imposta riportate nel D.P.R. 633/1972 – cd. Decreto IVA, ma raccoglie, seguendo l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/CE, anche le altre disposizioni, presenti nei diversi testi che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina dell’imposta.

Il testo, come stabilito dal decreto legge di “Proroga Termini” (art. 4 del DL 200/2025, approvato in via definitiva dal Parlamento ed in attesa di essere pubblicato in G.U.), entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.  Da quel momento, le fonti che hanno disciplinato l’imposta sul valore aggiunto saranno abrogate, con confluenza delle relative disposizioni nel nuovo testo unico.

Si tratta di un provvedimento che mette a punto anche una “ripulitura” di alcune norme attraverso l’eliminazione di riferimenti ormai non più attuali, e la loro sostituzione con disposizioni ormai consolidate.

 

Di seguito si segnalano brevemente alcune misure di interesse generale, così come inserite nel testo del decreto legislativo, rinviando una disamina più completa delle disposizioni riguardanti l’IVA in edilizia alla tabella allegata:

  • l’articolo 5 sulle cessioni di beni, sostitutivo dell’art.2 del Decreto IVA;
  • l’articolo 10 relativo all’individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate ad IVA, che ad oggi è disciplinata dall’art.3 del D.P.R. 633/1972;
  • l’articolo 24, in tema di momento di effettuazione delle operazioni (attuale art.6 del Decreto IVA);
  • l’articolo 27, relativo alla base imponibile dell’imposta, che sostituisce l’art.13 del D.P.R. 633/1972 e l’articolo 28, in tema di determinazione del valore normale, ai fini della base imponibile, che sostituisce l’art.14 del D.P.R. IVA;
  • l’articolo 34, in tema di aliquote d’imposta, sostitutivo dell’attuale articolo 16 DPR 633/1972;
  • l’articolo 37 recepisce i casi di esenzione da imposta contenuti nell’art. 10 del DPR 633/1972, aggiornando la previsione con le modifiche normative medio tempore intervenute e sistematizzando nell’elenco fattispecie contenute in fonti normative esterne al DPR 633/72;
  • l’articolo 56 costituisce la rifusione organica nel testo unico delle disposizioni in materia di detrazione contenute nell’art. 19 del DPR 633/72 (commi da 1 a 6), nell’art.45 del DL 331/93 (comma 7) e nell’art. 3, comma 5, del DL 90/90, convertito, con modificazioni, dalla legge 165/90 (comma 8);
  • l’articolo 64 recepisce nel testo unico l’art.17 del D.P.R. 633/1972 concernente il debitore d’imposta;
  • l’articolo 65 trasfonde nel testo unico, rinumerando i commi, le disposizioni contenute nell’articolo 17-ter del DPR 633/72 concernenti le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. split payment;
  • l’articolo 72 costituisce la rifusione dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 concernente la fatturazione delle operazioni;
  • l’articolo 114 in tema di rimborsi IVA, che sostituisce gli artt. 30 e seguenti del Decreto IVA.

Con specifico riferimento al settore delle costruzioni, in una tabella riepilogativa si riporta la nuova numerazione delle disposizioni di maggiore interesse, oltre agli attuali riferimenti normativi, che saranno utilizzati fino al 31 dicembre 2026.

Allegati
tabella_riepilogativa
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beni_e_servizi_ad_aliquota_ridotta
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Testo_unico_in_materia_di_IVA_
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