Come è noto la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, ha previsto, in presenza di determinati requisiti reddituali in capo al dipendente, l’applicazione di un’imposta sostitutiva:
- pari al 5% sugli incrementi retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,
- pari al 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, corrisposti nel periodo di imposta 2026.
Al riguardo, per il versamento delle imposte sostitutive, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 2/E e n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha disposto l’introduzione del:
- codice tributo “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”, da utilizzare in caso di erogazione di somme per incrementi retributivi;
- codice tributo “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”, da utilizzare in caso di erogazione di indennità/maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché per lavoro a turni.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto di imposta effettua la trattenuta e quale “Anno di riferimento” l’anno di imposta cui si riferisce il versamento.
Allegati
RIS_n_2_del_29_01_2026Apri
RIS_n_3_del_29_01_2026Apri