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Agenzia delle Entrate – IRPEF – Imposte sostitutive su indennità ed incrementi retributivi: introdotti nuovi codici tributo

3 Febbraio 2026
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Come è noto la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, ha previsto, in presenza di determinati requisiti reddituali in capo al dipendente, l’applicazione di un’imposta sostitutiva:

  • pari al 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, corrisposti nel periodo di imposta 2026.
  • pari al 5% sugli incrementi retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,

Con due risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare in F24 per procedere, da parte del datore di lavoro, al versamento dell’imposta sostitutiva che, per l’anno 2026, deve essere applicata, con un regime fiscale più favorevole, ad alcune voci retributive.

 

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha diramato rispettivamente:

 

  • la risoluzione 29 gennaio 2026, n. 2, dedicata alle indennità per turno, per lavoro notturno e per lavoro nei giorni festivi. Tali voci retributive possono essere assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari, nel 2026, al 15%;

 

  • la risoluzione 29 gennaio 2026, n. 3, concernente gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. La tassazione agevolata sui citati incrementi può essere riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti che abbiano percepito un reddito non superiore a 33.000 euro nell’anno precedente.

 

Al riguardo, per il versamento delle imposte sostitutive, l’Agenzia delle Entrate, con dette Risoluzioni, ha disposto l’introduzione del:

  • codice tributo “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”, da utilizzare in caso di erogazione di indennità/maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché per lavoro a turni.
  • codice tributo “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”, da utilizzare in caso di erogazione di somme per incrementi retributivi;

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto di imposta effettua la trattenuta e quale “Anno di riferimento” l’anno di imposta cui si riferisce il versamento.

 

 

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