Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) e dell’indennità di disoccupazione NASpI in vigore dal 1° gennaio 2026.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
In premessa, l’Istituto ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sussiste un unico massimale del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore (comma 5-bis dell’art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015; cfr. comunicazione Ance del 9 febbraio 2022).
L’Inps ricorda, altresì, che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, il suddetto massimale è incrementato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (comma 6 del citato art. 3).
Ciò premesso, si riporta di seguito l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) in vigore dal 1° gennaio 2026. Come di consueto, l’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%:
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Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3 comma 5-bis D. Lgs. n. 148/2015 |
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| 1.423,69 | 1.340,56 |
Il suddetto importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (comma 10 del citato art. 3), come di seguito riportato:
| Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile e lapideo (intemperie stagionali) |
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| 1.708,44 | 1.608,66 |
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
Per l’anno 2026, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.456,72 euro.
Per il medesimo anno, l’importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare 1.584,70 euro.
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