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Agevolazioni, ambiente

Webinar GSE approfondisce gli interventi di efficienza energetica per il Conto Termico 3.0 – Video e slide

29 Gennaio 2026
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Un approfondimento sul Conto Termico 3.0 di particolare interesse per le imprese edili è stato svolto dal GSE durante il webinar di lunedì 26 gennaio. Al presente link sono disponibili la registrazione dell’evento (come anche quella di tutti i webinar finora realizzati) e le slide, riportate anche qui in allegato.

Da evidenziare il focus sulla diagnosi energetica e sugli interventi di incremento dell’efficienza energetica del Titolo II – tra cui rientrano quelli di isolamento termico delle superfici opache e la trasformazione in edifici a energia quasi zero (nZEB).

 

Focus diagnosi energetica

La diagnosi energetica ante-operam, redatta da un EGE e/o una ESCO certificati, insieme con l’attestato di prestazione energetica (APE) post-operam, è obbligatoria nei seguenti casi:

  • isolamento termico di superfici opache;
  • edifici nZEB;
  • in edifici con impianti di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguale a 200 kW, anche per:
      • sostituzione di chiusure trasparenti
      • sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
      • pompe di calore elettriche o a gas
      • sistemi ibridi factory made o bivalenti
      • caldaie a biomassa
      • scaldacqua a pompa di calore
      • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
      • microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

L’APE ante-operam, in aggiunta a quello post-operam, è richiesto per tutti gli interventi del Titolo II realizzati da imprese ed ETS economici sugli edifici terziari. Ciò, in virtù del fatto che questi soggetti (specificamente disciplinati dal Titolo V del decreto) sono tenuti a conseguire e dimostrare, per questi interventi, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente, oppure, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente.

Si ricorda che le spese sostenute per la diagnosi e gli attestati di prestazione energetica per gli interventi che li prevedono obbligatoriamente sono incentivati nelle misure seguenti:

  • per le Amministrazioni Pubbliche e gli ETS economici e non, oltre che per le ESCO e gli altri soggetti abilitati che operano per conto loro: 100% della spesa (con possibilità di contributo anticipato, quest’ultimo escluso per gli ETS economici);
  • per i soggetti privati, incluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali: 50% della spesa, senza possibilità di contributo anticipato.

 

Focus interventi di efficienza energetica

Tra questi, rientrano gli interventi di isolamento termico delle superfici opache (c.d. interventi II.A) e gli edifici nZEB (interventi II.D).

 

I requisiti di accesso per gli interventi II.A sono:  

  • rispetto del valore limite massimo di trasmittanza in funzione di:
      • tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete);
      • zona climatica;
  • analisi e correzione ponti termici (dimostrata nell’asseverazione del tecnico abilitato);
  • redazione della diagnosi energetica ante-operam e APE post-operam.

Se l’intervento è realizzato da imprese ed ETS economici su edifici di ambito terziario, deve essere conseguita anche una riduzione della domanda di energia primaria del 10%, oppure del 20% per multi-interventi. In questi casi, la riduzione deve essere dimostrata anche con l’APE ante-operam.

Le spese ammissibili comprendono la fornitura e messa in opera di materiale coibente, comprese le opere provvisionali; la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, realizzati contestualmente all’isolamento; la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica, come soluzione tecnica alle condensazioni interstiziali; le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

 

I requisiti di accesso per gli interventi II.D sono:

  • rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici nZEB previsti da D.M. 26 giugno 2015 e s.m.i., calcolati in relazione all’edificio di riferimento:
      • H’T coefficiente di scambio termico per trasmissione;
      • Asos,est/Asup utile;
      • ηH ηw ηc (efficienze medie stagionali);
      • EPH,nd EPc,nd, EPgl,tot (indici di prestazione energetica);
      • obbligo integrazioni da fonti rinnovabili (D. Lgs. 199/2021 e s.m.i).
  • ristrutturazione con ampliamento delle volumetrie fino a un massimo del 25% (demolizione e ricostruzione in ubicazione differente dell’edificio demolito esclusivamente per le PA, nel medesimo comune);
  • redazione della diagnosi energetica ante-operam e APE post operam con classificazione nZEB.

Se l’intervento nZEB è realizzato da imprese ed ETS economici su edifici di ambito terziario, deve essere conseguita anche una riduzione della domanda di energia primaria del 20%. In questi casi, la riduzione deve essere dimostrata anche con l’APE ante-operam.

Non è possibile presentare una richiesta di multi-intervento che comprenda anche l’intervento nZEB, perché quest’ultimo già comprende tutte le categorie di intervento previste dal Conto Termico 3.0.

Le spese ammissibili comprendono la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e tecnologie installati per il raggiungimento dei requisiti di edifici nZEB; la demolizione, smaltimento e ricostruzione di involucro e impianti; la demolizione e ricostruzione dell’edificio; l’eventuale adeguamento sismico; le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

 

Si ricorda che, per imprese e ETS economici, non sono incentivabili apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili per nessun tipo di intervento, sia del Titolo II che del Titolo III.

 

 

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