Con riferimento all’autoliquidazione 2025-2026, si illustrano di seguito due note Inail del 10 dicembre 2025.
Con la nota n. 10896/2025, l’Inail ha comunicato l’applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, stabilite con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 146 del 21 luglio 2025.
Tale deliberazione ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all’art. 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
La nota precisa che, successivamente, è intervenuto il DL n. 159/2025 (cd. Decreto Sicurezza), che, all’art. 1 comma 1, ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone l’attuazione ad un decreto interministeriale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo DL. Il comma 4 dello stesso articolo ha, inoltre, stabilito l’esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento del suddetto decreto attuativo, il Presidente dell’Inail, con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025, ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote, di cui alla citata deliberazione n. 146/2025, per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026.
Pertanto, l’Istituto comunica che, in via provvisoria, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” (riportata nella nota allegata, alla quale si rinvia) e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di “non significatività” della PAT, di cui ai commi 5, 8 e 9 del sopra citato art. 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi.
Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del medesimo art. 20.
Sotto il profilo operativo, l’Inail precisa che l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (“modello 20sm”), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti nelle seguenti ipotesi:
Infine, l’Inail si riserva di fornire ulteriori chiarimenti con apposita circolare.
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Con l’altra nota n. 10899/2025, l’Inail informa che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile nel sito dell’Istituto, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”, a decorrere dal 12 dicembre 2025.
La nota precisa che, in presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi), le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
L’Istituto comunica, inoltre, che anche i servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 12 dicembre 2025 nel portale www.inail.it, tramite la funzione “Accedi ai Servizi Online”.
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