Il Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2024, n. 291), noto come Testo Unico FER, aveva disciplinato, poco meno di un anno fa, il riordino delle procedure autorizzative relative alla costruzione, modifica ed esercizio degli impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).
Nonostante l’intenzione di semplificazione finalizzata ad attuare la transizione energetica e la decarbonizzazione, la prima applicazione del TU FER ha generato diverse incertezze interpretative tra gli operatori che hanno spinto il legislatore a rivedere alcune previsioni procedurali.
In questo contesto si inserisce il Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (pubblicato sulla G.U. del 26 novembre 2025, n.275).
Stando a una prima valutazione, le recenti modifiche non sembrano aver recepito integralmente le proposte formulate da diverse associazioni di settore, inclusa l’ANCE.
In particolare, nell’ambito della disciplina dei regimi amministrativi è rimasto aperto il tema del rapporto tra i casi rientranti in attività libera ma che, in presenza di specifici vincoli, determinano comunque la necessità di passare al regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
Sarà sicuramente necessario attendere un periodo di applicazione del Correttivo per verificare e i reali impatti delle modifiche normative.
Si segnala che il D.Lgs. 190/2024 è stato nel frattempo oggetto anche di ulteriori modifiche con la pubblicazione del Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175 recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” (GU n.271 del 21/11/2025). In particolare il suddetto Decreto, abrogando e parzialmente riscrivendo la precedente disciplina, interviene a ridefinire quali siano le aree idonee definendo una serie di siti e zone da considerare automaticamente idonei agli impianti. Si demanda poi alle Regioni e alle province autonome il compito di individuare con propria legge, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto, aree idonee ulteriori rispetto a quelle indicate. Tale individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri che sono definiti all’interno del decreto. Il provvedimento è tuttora all’esame parlamentare per l’iter di conversione in legge.
Il Dossier allegato contiene un quadro aggiornato delle modifiche di maggiore interesse introdotte dal Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178 (Correttivo al Testo Unico FER).
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