
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che l’INPS, con il messaggio n. 3404/2025, ha fornito istruzioni sull’operatività della Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro per l’erogazione degli interventi a carico del Fondo Nuove Competenze 3 – Competenze per le innovazioni, finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e a favorire nuova occupazione attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi in tali ambiti.
Si rammenta che il decreto interministeriale 10 ottobre 2024, al quale è seguito l’Avviso del Ministero del Lavoro, approvato con decreto direttoriale n. 439/2024, ha ridefinito l’ambito di applicazione della misura prevedendo, tra l’altro, il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze e che alle erogazioni dei contributi finanziari ai datori di lavoro provvede l’INPS.
In particolare, l’Istituto sottolinea che, ai sensi della Convenzione, l’INPS provvede all’erogazione del contributo secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro, sulla base dell’istruttoria delle istanze presentate allo stesso Ministero dai datori di lavoro che intendono avvalersi degli interventi del Fondo.
Il Ministero del Lavoro trasferisce in via preventiva all’Istituto le somme destinate al finanziamento del contributo e, dopo avere individuato i soggetti destinatari dei benefici, inoltra al medesimo la richiesta di erogazione del beneficio.
Previa verifica della disponibilità della provvista occorrente per il pagamento del contributo, l’Istituto provvede all’emissione del pagamento sulla base dei dati trasmessi dal Ministero del Lavoro, senza svolgere ulteriori verifiche, se non quella relativa alla corrispondenza della titolarità dei conti correnti indicati nel flusso di pagamento.
In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall’INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria. In tale caso, il Ministero del Lavoro può procedere alla trasmissione ex novo delle relative disposizioni di pagamento delle somme reintroitate ove spettanti.
Si evidenzia che la Convenzione, come richiamato all’art. 2, stabilisce, altresì, le modalità di accesso al servizio INPS “DurcOnLine” (cfr. Allegato Tecnico 3 sulle Specifiche Tecniche inerenti il servizio di Cooperazione Applicativa) e di scambio dei dati necessari alla definizione del costo del lavoro e agli adempimenti istruttori.
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