
Il servizio giuridico del MIT, con il parere n. 3626 del 2 ottobre 2025ha fornito chiarimenti sui termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto “a cascata”.
In particolare, è stato richiesto se i termini per l’autorizzazione debbano riferirsi all’importo del contratto principale oppure a quello del subappalto già autorizzato, nel caso in cui un subappaltatore chieda di affidare a sua volta parte delle prestazioni.
La risposta del MIT ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 119, comma 16, del D.lgs. 36/2023, i termini ridotti (15 giorni, pari alla metà dei 30 ordinari) si applicano quando il subappalto ha un importo inferiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate. Nel caso esaminato, trattandosi di un subappalto “a cascata” di 18.700 euro, trova applicazione il termine di 15 giorni per l’autorizzazione da parte della stazione appaltante.
Il Ministero spiega che il meccanismo di riduzione è automatico e si applica ogni volta che il valore dell’affidamento “a cascata” rientra nei limiti indicati, senza necessità di ulteriori valutazioni. Un’impostazione che risponde all’esigenza di rendere più rapida la gestione dei micro-affidamenti, mantenendo comunque inalterati i controlli previsti sul piano antimafia, tecnico e contributivo.
Il parere del MIT conferma che ogni autorizzazione deve essere valutata in relazione all’importo e all’oggetto specifico dell’affidamento. Non avrebbe senso applicare ai subappalti di poche migliaia di euro i tempi e le formalità previste per contratti di centinaia di migliaia.
In conclusione, il MIT offre un prezioso contributo che chiarisce alcuni importanti aspetti relativi al subappalto:
In sintesi, nei subappalti a cascata, i termini per l’autorizzazione si calcolano sull’importo del contratto da autorizzare. Se è inferiore a 100.000 euro, la stazione appaltante deve pronunciarsi entro 15 giorni.