
Con il D.L. n. 159/2025 in vigore dal 31 ottobre u.s., il Governo ha varato misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (vedi ns. news del 6 novembre).
Tra le novità in materia di edilizia (art. 3) che vanno lette in stretta correlazione con i contenuti dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024 che ha modificato, in più punti, l’art. 27 del D.L.vo n. 81/2008, una novità riguarda la c.d. “Lista di conformità” prevista dal comma 7 del predetto art. 29, il quale afferma che se, a seguito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, non si registrano violazioni od irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ovviamente, a seguito di segnalazione motivata della propria struttura periferica) rilascia un attestato e, acquisito l’assenso del soggetto interessato (nelle imprese il consenso deve essere espresso da chi ha il potere di rappresentanza) ed iscrive il soggetto interessato in un elenco informatico (accessibile a tutti), nel rispetto delle disposizioni sulla privacy espresse dal Regolamento comunitario n. 2016/679: tale iscrizione produce gli effetti previsti dal comma 8 (che è quello che è stato innovato dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 160/2024).
Si prevede che per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità istituita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il datore di lavoro venga considerato a basso rischio di irregolarità e che gli organi di vigilanza dell’Ispettorato possano non procedere ad ulteriori verifiche rispetto alle materie che hanno determinato l’iscrizione nella Lista: sono fatte sempre e comunque, salve le verifiche in materia di salute e sicurezza, quelle relative ad eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Magistratura inquirente.
L’INL, con la nota della propria Direzione Giuridica n. 1357 del 31 luglio 2025, emanata dopo il varo del D.L.vo n. 103/2024 che ha istituito, tra le altre cose, la diffida amministrativa, ha sottolineato che la normativa sulla “lista di conformità” si presenta come “speciale” rispetto agli adempimenti previsti con la creazione del fascicolo informatico presso le Camere di Commercio ove dovranno confluire dati ed accertamenti posti in essere dai più svariati organi.
Con il D.L. n. 159/2025 è stato aggiunto un periodo al comma 7: gli organi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, nell’attività di controllo relativa al rilascio dell’attestato di regolarità, debbono orientare, in via prioritaria, i controlli nei confronti dei datori che esercitano la loro attività in regime di subappalto.