
L’ANAC con la Delibera 413 del 22 ottobre 2025 ha revisionato il “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” tenuto conto delle modifiche che hanno interessato il Codice dei Contratti pubblici a seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 209 del 31dicembre 2024.
Le novità di maggiore interesse riguardano:
Qualificazione attraverso i trasferimenti aziendali
Con il capitolo IV della II parte del Manuale vengono formulati i principi e i criteri con i quali procedere alla qualificazione degli operatori economici attraverso l’utilizzo dei requisiti maturati dalle cedenti, considerato cheil legislatore ha confermato in quindici anni il periodo di attività documentabile ai fini del conseguimento della qualificazione.
L’ANAC ha quindi fornito specifiche indicazioni per casi in cui l’impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo aziendale acquisito oltre i sei mesi dalla stipula dell’atto di cessione; in tal caso l’impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in tale arco temporale, requisiti propri nell’ambito di attività del ramo di azienda acquisito;
Qualificazione tramite avvalimento
Con il Capitolo V della Parte II, l’ANAC ha ritenuto opportuno fornire specifiche indicazioni riguardo il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice riguardo l’utilizzo di tale istituto in gara e del consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ANAC ha introdotto due condizioni preliminari per il recupero in avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria, oltre che un limite temporale entro il quale verificare – in capo all’impresa ausiliaria priva di attestazione – i requisiti speciali che
effettivamente possono essere posti in disponibilità dell’ausiliata.
Una condizione preliminare riguarda l’ultimo bilancio dell’impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell’ausiliata;
La seconda condizione è il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/produttività, in analogia a quanto stabilito per la valutazione delle cessioni d’azienda.
In coerenza con le 2 condizioni imposte, si è ritenuto opportuno stabilire in 7 anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l’arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell’ausiliaria.