Al Ministero del Lavoro è stato chiesto se sia, riguardo la nozione di “scostamento non grave” di cui al Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 possibile darne applciazione se la situazione debitoria sia costituita esclusivamente da accessori di legge, ossia da sanzioni o interessi, stante la sostanziale regolarità contributiva dell’impresa.
Il Ministero, acquisito i pareri del proprio Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale, ha concluso per la tesi negativa.
La risposta ministeriale, contenuta nell’interpello allegato, ricorda come l’art. 3 del già citato Decreto contempli i casi in presenza dei quali la regolarità contributiva debba comunque essere attestata.
Tra essi rientra, in effetti, lo “scostamento non grave”, ma il Ministero nota come il comma 3 del medesimo articolo definisca tale quello pari o inferiore a euro 150, importo comprensivo, per espressa previsione della norma, degli accessori di legge, ossia delle sanzioni e degli interessi.
Pertanto, la formulazione testuale del Decreto non può che portare a una risposta negativa rispetto al quesito posto al Ministero.
L’interpello rileva, inoltre, come l’interpretazione proposta dall’interpellante risulti priva di fondamento anche sotto un diverso profilo: le sanzioni civili costituiscono un accessorio di un’omissione contributiva e, quindi, in definitiva, la presuppongono.
Anche sotto questo aspetto, quindi, il Ministero conclude per il necessario mancato rilascio del DURC, nella situazione sopra descritta, salvo che l’eventuale debito dell’azienda, comprendente contributi previdenziali, premi assicurativi, relative sanzioni e rispettivi interessi, non superi l’importo complessivo di euro 150, soglia esplicitamente individuata dalla normativa per identificare la nozione di “scostamento non grave”.