Con la circolare n. 121/2025, l’Inps ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal DL n. 92/2025, convertito in legge n. 133/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (cfr. comunicazione Ance del 7 agosto 2025), e ha fornito le relative istruzioni operative.
Si illustrano di seguito le indicazioni dell’Istituto relative alle principali misure di interesse per il settore.
Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione
Si ricorda che la legge di conversione ha introdotto nel testo del DL l’art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche), il quale, al comma 1, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione.
Pertanto, come illustrato dall’Inps nella circolare in commento (“Parte seconda. Tutele per emergenze climatiche”), anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
L’Inps ricorda che per gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO è già prevista in via generale, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.
L’Istituto segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’art. 10-bis in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale, come già previsto in via generale dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015 (il quale dispone, al secondo periodo, che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”).
L’Inps riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:
Tornando alla disposizione in esame, l’Inps chiarisce che, quindi, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).
L’Inps precisa, di conseguenza, che i suddetti periodi di integrazione salariale rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.
Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nella circolare in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023 e comunicazione Ance del 31 luglio 2024).
L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.
Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Istruzioni operative
Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 1.4 e 1.5 della “seconda parte” della circolare in esame.
Nella circolare vengono fornite, altresì, le istruzioni relative alle altre misure previste nel D.L. 92/2025 in materia di:
Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo della circolare in esame.