Facendo seguito alla comunicazione Ance del 11 febbraio scorso, si informa che l’INPS, con il messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla qualificazione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI), al fine dell’applicazione dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, prevista dall’articolo 1, comma 406, della legge di Bilancio 2025 (c.d. Decontribuzione Sud PMI).
Secondo l’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’articolo 1 del citato allegato prevede quanto segue:
“Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.
Il successivo articolo 2, paragrafo 1, stabilisce, inoltre, che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.
Sulla base del quadro normativo sopra riportato, l’Istituto precisa che la definizione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i seguenti criteri:
In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:
Ai fini della qualificazione di PMI, entrambi i criteri sopra riportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento.
Al riguardo, l’Inps evidenzia che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, dispone che:
L’Inps comunica, inoltre, che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.
Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.
In tale ipotesi, rimane in capo al medesimo soggetto l’onere di fornire, laddove venisse richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio sopra riportate.