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gestione d'impresa

Individuazione del lavoratore Preposto alla sicurezza

24 Luglio 2025
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  • gestione d'impresa
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  • Sicurezza sul Lavoro
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Con l’allegata circolare, l’INL e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome forniscono chiarimenti in merito alla legittimità di individuare, in ambito ferroviario, la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142/2022.

Le indicazioni contenute nella circolare, pur essendo state fornite in ambito ferroviario, risultano applicabili, per la loro ratio, in via generale.

In primo luogo, nella circolare viene evidenziato che l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del TUSL non indica specifici requisiti o incompatibilità.

Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono:

  • la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del TUSL;
  • gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del TUSL;
  • la formazione di cui tale soggetto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del medesimo decreto;
  • l’art. 18, comma 1, lettera c), del TUSL (secondo cui: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”);
  • l’art. 28, comma 1, del TUSL (riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”).

La valutazione dell’imprenditore deve essere, quindi, quella che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, gli organi emenananti la circolare ritengono che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

L’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi, ai sensi dell’art. 19 del TUSL.

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, nella circoalre viene precisato che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo, piuttosto, la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza.

 

Di conseguenza, gli Organi di Vigilanza verificheranno, in concreto, caso per caso, il possesso effettivo delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del TUSL.

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale.

 

Gli Organi di Vigilanza dovranno verificare che il preposto possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa (ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dal soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti).

Allegati
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