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Facendo seguito alla comunicazione Ance dell’11 luglio scorso in materia di patente a crediti, si segnala, per immediata informativa, che nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata pubblicata la nota n. 288 del 15 luglio 2025, recante indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di seguito elencati:
- anzianità iscrizione CCIAA;
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
- possesso della certificazione SOA di classifica I;
- possesso della certificazione SOA di classifica II;
- consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.
Nel rinviare alle specifiche indicazioni riportate nella nota per ciascuna delle suddette fattispecie, si segnala che, con specifico riferimento a quelle relative al possesso della certificazione SOA di classifica I o II, l’ispettorato evidenzia che “l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.”
Nel prosieguo della nota, l’INL fornisce istruzioni, alle quali si rinvia, in merito a:
- modalità e tempistica per l’eventuale rettifica dei requisiti ulteriori erroneamente inseriti per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi;
- sottrazione dei crediti aggiuntivi, qualora, durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati;
- modalità per la richiesta della patente da parte dei soggetti non italiani privi di identità digitale (ossia comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) e dei professionisti che operano nei cantieri non tenuti all’iscrizione alla CCIIA (es. archeologi). L’Ispettorato segnala, peraltro, che, per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio, sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.
Allegati
INL_nota_n_288_15-luglio_2025_PAC_crediti_aggiuntivi_signedApri