Risale a poche settimane fa l’entrata in vigore delle molteplici novità in materia di concordato preventivo biennale introdotte dal d.lgs. n. 81/2025 (c.d. decreto correttivo).
A distanza di poco, viene diffusa dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, una vera e propria guida operativa sull’istituto, con la finalità di raccogliere in un unico documento tutta la normativa e la prassi aggiornate, anche alla luce delle più recenti modifiche normative.
E infatti, alla prima parte della circolare – dove viene illustrato l’istituto e richiamata la normativa applicabile – segue un’appendice che raccoglie le risposte a interpelli e FAQ sul tema che possono considerarsi ancora attuali.
L’obiettivo, dunque, è riepilogare a vantaggio dei contribuenti la disciplina applicabile per l’adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
In tal senso, vengono illustrati tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal d.lgs n. 13/2024, quali requisiti di accesso, modalità di adesione, cause di esclusione e decadenza, modalità di determinazione degli acconti.
Il tutto mettendo in evidenza le novità valevoli per il biennio 2025-2026.
Tra queste, anzitutto, la nuova “doppia modalità” per comunicare la scelta di adesione: quest’anno, infatti, l’opzione potrà essere esercitata sia contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi sia in via autonoma”, trasmettendo il modello insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.
Adesione il cui termine – si ricorda – è stato posticipato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.
La circolare si sofferma anche sulle cause di esclusione e di cessazione dall’istituto, integrate proprio dal decreto correttivo.
Il provvedimento, difatti, ha escluso l’accesso al concordato a specifiche categorie di contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo. Si tratta di quei soggetti che, titolari di tale categoria di reddito, partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.
L’esclusione viene meno solo se anche l’associazione o società opta, per gli stessi anni d’imposta, per il regime del concordato.
Allo stesso modo, le associazioni e le società sono escluse dall’adesione al regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non aderisce alla proposta di concordato.
Rilevante il chiarimento contenuto nella circolare nella parte in cui precisa che la causa di esclusione non opera nell’ipotesi in cui per l’attività esercitata da uno dei due soggetti (dunque, l’associazione/società tra professionisti o il singolo professionista) non risultino approvati gli Isa.
Quanto alle cause di cessazione, si prevede che le associazioni e le società di cui sopra cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato.
Analoga causa di cessazione è introdotta per il singolo socio quando la società o l’associazione non può più determinare il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
In sostanza, si vuole in tal modo garantire che, a partire dal biennio 2025-2026, l’adesione al concordato preventivo biennale sia una scelta condivisa dai soci o associati e dalla relativa associazione o società professionale.
L’Agenzia delle Entrate precisa al riguardo che la nuova causa di esclusione e cessazione non opera per le adesioni al concordato preventivo biennale che, seppur riferite al biennio 2025-2026, sono state esercitate prima dell’entrata in vigore del correttivo, ossia prima del 13 giugno 2025.
In tema di decadenza dall’istituto, come noto, l’art. 15 del decreto correttivo ha previsto la cessazione del concordato per entrambi i periodi d’imposta in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.
La circolare chiarisce al proposito che il contribuente, per evitare la decadenza e non perdere i benefici derivanti dall’adesione al concordato, deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza possibilità di avvalersi della rateazione prevista dall’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997.