Si fa seguito alla comunicazione del 15 maggio scorso per informare che l’Inps, con il messaggio n. 1935/2025, ha fornito ulteriori indicazioni sull’esonero contributivo c.d. Bonus giovani di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024.
In via preliminare, l’Istituto ha ricordato che la misura di tale incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 22 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.
Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il predetto Dicastero ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo in esame, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.
Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del medesimo decreto Coesione e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto, anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in esame.
Pertanto, l’Inps ha informato che è risultato necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite con la circolare n. 90/2025 (cfr. comunicazione Ance 14 maggio 2025 sopra citata).
In particolare, il modulo di domanda è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.